Nella sentenza il Giudice tributario ha dato concreta attuazione all’art. 65, comma 1, D.Lgs.
507/93, che disciplina i criteri di calcolo della tassa rifiuti prevedendo che
“La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie
ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni
ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i
medesimi sono destinati”.
E’
importante sottolineare che i meccanismi di riduzione tariffaria per le attività
stagionali rispondono ad un irrinunciabile principio, secondo il quale non può
richiedersi per intero il corrispettivo di un servizio che, obbiettivamente, il
contribuente può utilizzare solo in maniera
parziale.
In
conseguenza di tale principio, la riduzione forfettaria del tributo non è una
liberalità, benevolmente concessa ai contribuenti, bensì una delle modalità
previste dal D.Lgs. 507/93 per commisurare la tariffa alla produttività di
rifiuti ed è una modalità alternativa alla determinazione di una tariffa
specifica per le attività stagionali, tariffa che l’Ente resistente non ha mai
inteso adottare.
In
merito, la Corte di Cassazione (sent. n° 18316 del 10 09 2004), ha precisato
come il D.Lgs. 507/1993 preveda “contemperamenti per quelle situazioni che
obiettivamente possono portare ad una minore utilizzazione del servizio, come
nel caso di uso stagionale…”
Né
potrebbe opporsi che la commisurazione alla stagionalità costituisca una
facoltà e non un obbligo, perché con tale deduzione si confonderebbe la
discrezionalità nei metodi - senz’altro riconosciuta all’Ente impositore - con
la discrezionalità nei risultati, che gli è invece preclusa, dal momento che
il legislatore ha inderogabilmente
prescritto di commisurare la tariffa alla quantità e qualità di rifiuti
effettivamente prodotti.
L’Ente
ha dunque facoltà di scegliere tra le
modalità per realizzare la commisurazione tra rifiuti producibili e
tariffa (e può dunque adottare una tariffa specifica per le attività stagionali
oppure ridurre forfettariamente la tariffa annuale), ma non ha certo la
discrezionalità di escludere tale commisurazione, perché altrimenti la
tassazione risulterebbe privata dei requisiti minimi di logicità ed
imparzialità.
L’obbligo
delle amministrazioni di ridurre le tariffe per le superfici di uso infrannuale
era stato affermato già dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania,
sezione di Salerno che aveva così statuito: “se dalla documentazione
amministrativa già in possesso del Comune concedente, risulta che al
contribuente viene rilasciata un’autorizzazione stagionale di esercizio
dell’attività di gestione di un campeggio, non può non rilevarsi che per il
periodo di non esercizio di tale attività non può esservi la riscossione di un
tributo a fronte di un servizio che non viene erogato perché non vi è
produzione di rifiuti da raccogliere”.