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mercoledì 1 marzo 2017

la tassa rifiuti deve essere ridotta al 50% per le attività stagionali (sentenza Commissione Tributaria Regionale di Napoli)






Nella sentenza il Giudice tributario ha dato concreta  attuazione all’art. 65, comma 1, D.Lgs. 507/93, che disciplina i criteri di calcolo della tassa rifiuti prevedendo che “La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati”.
E’ importante sottolineare che i meccanismi di riduzione tariffaria per le attività stagionali rispondono ad un irrinunciabile principio, secondo il quale non può richiedersi per intero il corrispettivo di un servizio che, obbiettivamente, il contribuente può utilizzare solo in maniera  parziale.
In conseguenza di tale principio, la riduzione forfettaria del tributo non è una liberalità, benevolmente concessa ai contribuenti, bensì una delle modalità previste dal D.Lgs. 507/93 per commisurare la tariffa alla produttività di rifiuti ed è una modalità alternativa alla determinazione di una tariffa specifica per le attività stagionali, tariffa che l’Ente resistente non ha mai inteso adottare.
In merito, la Corte di Cassazione (sent. n° 18316 del 10 09 2004), ha precisato come il D.Lgs. 507/1993 preveda “contemperamenti per quelle situazioni che obiettivamente possono portare ad una minore utilizzazione del servizio, come nel caso di uso stagionale…”
Né potrebbe opporsi che la commisurazione alla stagionalità costituisca una facoltà e non un obbligo, perché con tale deduzione si confonderebbe la discrezionalità nei metodi - senz’altro riconosciuta all’Ente impositore - con la discrezionalità nei risultati, che gli è invece preclusa, dal momento che il  legislatore ha inderogabilmente prescritto di commisurare la tariffa alla quantità e qualità di rifiuti effettivamente prodotti.
L’Ente ha dunque facoltà di scegliere tra le  modalità per realizzare la commisurazione tra rifiuti producibili e tariffa (e può dunque adottare una tariffa specifica per le attività stagionali oppure ridurre forfettariamente la tariffa annuale), ma non ha certo la discrezionalità di escludere tale commisurazione, perché altrimenti la tassazione risulterebbe privata dei requisiti minimi di logicità ed imparzialità.
L’obbligo delle amministrazioni di ridurre le tariffe per le superfici di uso infrannuale era stato affermato già dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione di Salerno che aveva così statuito: “se dalla documentazione amministrativa già in possesso del Comune concedente, risulta che al contribuente viene rilasciata un’autorizzazione stagionale di esercizio dell’attività di gestione di un campeggio, non può non rilevarsi che per il periodo di non esercizio di tale attività non può esservi la riscossione di un tributo a fronte di un servizio che non viene erogato perché non vi è produzione di rifiuti da raccogliere”.