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mercoledì 29 agosto 2018

DIVISIONE EREDITARIA: efficacia della scrittura privata; disconoscimento tardivo della sottoscrizione; rinuncia all’eredità e comportamenti incompatibili; (TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA n. 303/2018)



La sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, ribadisce alcuni principi in materia di divisione ereditaria.
Viene pertanto confermato come debba considerarsi definitiva la divisione effettuata con scrittura privata, pur quando la stessa necessiti di un'ulteriore formalizzazione in atto pubblico in funzione della trascrizione e delle volture catastali (Cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II,  26 01 2010 n. 1557 e 29 03 2001, n. 4635).
Con riferimento al mancato disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata, viene richiamato il costante orientamento di legittimità, secondo il quale l’art. 2719 c.c., esigendo l’espresso disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche, si riferisce tanto al disconoscimento della conformità tra copia ed originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Ad entrambi i disconoscimenti è applicabile la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., dunque la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cfr, ex multis, Cass. Civ., sez. II, Ordinanza 16 01 2018 n. 882).
Con riferimento invece alla intervenuta rinuncia all’eredità di erede che, successivamente, sottoscriva una scrittura privata di divisione ereditaria, viene ribadito il principio secondo il quale "la rinunzia all'eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il disposto dell'art. 525 c.c. e non è, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria” (v. Cass. civ. Sez. VI - 2, 04-07-2016, n. 13599 nonché Cass. 18 aprile 2012 n. 6070).   






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