La sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, ribadisce alcuni
principi in materia di divisione ereditaria.
Viene pertanto confermato come debba considerarsi definitiva la divisione
effettuata con scrittura privata, pur quando la stessa necessiti di
un'ulteriore formalizzazione in atto pubblico in funzione della trascrizione e
delle volture catastali (Cfr. ex multis
Cass. civ. Sez. II, 26 01 2010 n. 1557 e
29 03 2001, n. 4635).
Con riferimento al mancato disconoscimento delle sottoscrizioni
apposte alla scrittura privata, viene richiamato il costante orientamento di
legittimità, secondo il quale l’art. 2719 c.c., esigendo l’espresso
disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche, si riferisce tanto
al disconoscimento della conformità tra copia ed originale quanto al disconoscimento
dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Ad entrambi i
disconoscimenti è applicabile la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.,
dunque la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto
nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se
la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco, alla
prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cfr, ex multis, Cass. Civ., sez. II, Ordinanza
16 01 2018 n. 882).
Con riferimento invece alla intervenuta rinuncia all’eredità di erede
che, successivamente, sottoscriva una scrittura privata di divisione
ereditaria, viene ribadito il principio secondo il quale "la rinunzia all'eredità non fa venir meno la
delazione del chiamato, stante il disposto dell'art. 525 c.c. e non è,
pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita,
allorquando il comportamento del rinunciante sia incompatibile con la volontà
di non accettare la vocazione ereditaria” (v. Cass. civ. Sez. VI - 2,
04-07-2016, n. 13599 nonché Cass. 18 aprile 2012 n. 6070).
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