Powered By Blogger

giovedì 20 aprile 2017

TARI A CASTELLABATE: E’ ESATTO L’INESIGIBILE?


Leggendo i giornali siamo già stati informati sugli aumenti della nuova tassa rifiuti (TARI), aumenti causati  da un paradossale meccanismo contabile, per il quale vengono sommate ai costi annuali del servizio anche le cifre “non esigibili”, ovvero che si prevede non potranno essere riscosse.
Per fare un esempio: se il servizio costa 200 ma negli anni precedenti si è riusciti a riscuotere (in media) solo 180, allora per quest’anno si chiede il pagamento di 220, così da essere sicuri di colmare la differenza tra il dovuto ed il riscosso.
Potrebbe ritenersi iniquo far adempiere l’inadempiuto agli adempienti, ma sono regole di contabilità pubblica e non è ammissibile contestarle.
Il problema è però individuare i criteri con cui vengono determinati questi crediti “non esigibili”.
Generalmente i criteri vengono stabiliti dalle leggi, ed infatti l’art. 101,  comma 5 del  D.P.R. n. 917/1986, prevede che:  
“ …le perdite su crediti … sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti … Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
Dunque, per affermare che un credito sia non esigibile occorre valutare  elementi certi e precisi”,  tali da concludere che il debitore è insolvente, o perché sottoposto a fallimento o liquidazione oppure perché il credito è prescritto  o (nel caso delle imprese) è di modesta entità.
Anche l’inesigibilità del credito ha una finalità contabile, oltre che fiscale,  dunque non può essere dichiarata in maniera arbitraria ed immotivata.
Gli elementi di certezza e precisione devono essere valutati con particolare rigore quando i crediti degli enti pubblici si trasformano in aggravio fiscale per i cittadini, derogando al principio di capacità contributiva fissato dall’art. 53 della Legge Costituzionale. 
In conclusione, con riferimento alla TARI, i crediti non esigibili possono essere inseriti tra i costi solo se il Funzionario responsabile del tributo ha certificato che è stato compiuto ogni tentativo di recupero del credito e che non ci sono ulteriori strumenti per tentare l’incasso delle somme dovute e non versate.
Questa la teoria, ma vediamo la pratica, ad esempio il Piano Finanziario per la TARI  pubblicato dal Comune di Castellabate lo scorso 19 aprile.
In questo documento si prevede di spendere nell’anno 2017, per il servizio di nettezza urbana, la somma di euro 2.615.123, ma ai cittadini il servizio costerà 3.340.124, perché dovranno pagare anche la cifra di euro 725.000, indicata appunto come l’ammontare di tassa che si prevede di non riuscire a riscuotere.
Ma non si rinviene nel documento una valutazione dei Funzionari comunali circa gli elementi “certi e precisi” con i quali sono stati individuati i crediti inesigibili.
Eppure le cifre sono rilevanti, perché l’importo complessivo della tassa viene aumentato di quasi il 28%, onere non trascurabile per i cittadini diligenti di Castellabate, ai quali non verrà neanche spiegato perché non si è riusciti a riscuotere 725mila euro.
Lo scorso anno il Sindaco di un Comune siciliano decise di formulare il seguente quesito alla Corte dei conti, perché voleva conoscere:
 cosa si intende per “crediti risultati inesigibili”, chiarendo se l’espressione indica i crediti per i quali il comune abbia infruttuosamente esperito tutte le forme di riscossione anche coattiva, ovvero anche i crediti dubbi
La Corte rispose:  
non si può non rilevare come la radicale differenza concettuale tra “crediti risultati inesigibili” e “crediti dubbi” sia così ovvia, che qualunque approfondimento sul punto si risolverebbe in un mero esercizio accademico, difficilmente ascrivibile alla funzione consultiva della Corte dei conti.” (Deliberazione n.113/2016/PA, Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana).

Si dice che la verità trionfa sempre, ma questa non è una verità
   (A. Cechov)



Nessun commento:

Posta un commento

se vuoi commentare puoi utilizzare questo spazio