In molti paesi costieri d’Italia, nel
corso della stagione balneare, si assiste all’improvviso “popolamento” di
abitazioni normalmente non utilizzate; alcune apparentemente nemmeno utilizzabili,
poco confortevoli e poco decorose.
L’utilizzo di un’abitazione non è una
libera facoltà del privato, perché incide su fattori di vivibilità che sono di
pubblico interesse, quali l’igiene ed appunto il decoro.
Ed infatti l’abitabilità è condizionata
ad una certificazione, dunque alla
sussistenza nell’immobile di alcuni specifici presupposti.
I requisiti igienico-sanitari per i
locali abitativi sono indicati dal Decreto Ministeriale del 05 07 1975,
pubblicato sulla G.U. n° 190 del 18 07 1975.
La normativa prescrive i seguenti
requisiti:
a) altezza minima di m.2,70;
b) superficie abitabile non inferiore a
mq. 14 per ogni abitante, (mq. 10 per il quinto abitante e successivi);
c) stanze da letto con superficie minima di mq.
9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone;
d) stanza di soggiorno di almeno mq. 14;
e)
stanze da letto, soggiorno e cucina provviste di finestra apribile;
f)
illuminazione naturale diretta, adeguata
alla destinazione d'uso;
g) adeguata protezione acustica;
h) superfici finestrate apribili in
ciascun locale per superficie non inferiore ad 1/8 della superficie pavimentata;
i)
obbligo di ventilazione dei locali,
l)
obbligo di aspirazione di fumi e vapori ed esalazioni;
m)
obbligo di ricambio dell’aria nella stanza da bagno;
n)
divieto di apparecchi a fiamma libera nelle stanze da bagno prive di
aperture all’esterno;
La destinazione abusiva ad abitazione di
un immobile privo di abitabilità costituisce violazione dell’ art. 221 RD 27 07
1934 n. 1265, ove è previsto che “Gli
edifici o parti di essi, non possono essere abitati senza autorizzazione”
concessa solo quando si verifichi che non sussistano cause di insalubrità.
La Cassazione penale, sez. III, con
sentenza n. 5889 del 11 06 1996 ha già chiarito che “La preventiva licenza di abitabilità, la cui necessità è imposta
dall’art. 221 RD 1265/1934 anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 5 DPR
425/1994, si pone quale limite legittimo all’esercizio del diritto di proprietà
(…) poiché tende al soddisfacimento della tutela della salute, che pone a rango
costituzionale. Abitare un immobile anteriormente al rilascio di tale
provvedimento autorizzativo significa, pertanto, non esercitare il diritto di
proprietà ma abusare di esso”.
Inoltre, la carenza del certificato di
abitabilità comporta la carenza di verifiche sulla omologabilità degli impianti
elettrici ed a fiamma presenti nell’abitazione, con conseguenti rischi per la
pubblica incolumità in caso di impianti che non rispettino le stringenti
indicazioni di legge.
A titolo esemplificativo si ricorda che
il DM n. 37 del 22 01 2008, ha previsto che l’installazione degli impianti
domestici di utilizzazione dell'energia elettrica, radiotelevisivi, di
riscaldamento, di climatizzazione,
idrici e sanitari rispetti le seguenti cautele:
- il
progetto per l’istallazione deve essere redatto da un professionista iscritto
agli albi professionali;
- il
progetto deve contenere una relazione tecnica sull’installazione e sulle misure
di prevenzione e sicurezza da adottare;
- il
progetto è depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune;