Powered By Blogger

giovedì 11 maggio 2017

E’ REATO ABITARE UN IMMOBILE PRIVO DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI



In molti paesi costieri d’Italia, nel corso della stagione balneare, si assiste all’improvviso “popolamento” di abitazioni normalmente non utilizzate; alcune apparentemente nemmeno utilizzabili, poco confortevoli e poco decorose.

L’utilizzo di un’abitazione non è una libera facoltà del privato, perché incide su fattori di vivibilità che sono di pubblico interesse, quali l’igiene ed appunto il decoro.

Ed infatti l’abitabilità è condizionata ad una certificazione, dunque  alla sussistenza nell’immobile di alcuni specifici presupposti.

I requisiti igienico-sanitari per i locali abitativi sono indicati dal Decreto Ministeriale del 05 07 1975, pubblicato sulla G.U. n° 190 del 18 07 1975.

La normativa prescrive i seguenti requisiti:

a) altezza minima di m.2,70;

b) superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per ogni abitante, (mq. 10 per il quinto abitante e successivi);

c)  stanze da letto con superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone;

d)  stanza di soggiorno di almeno mq. 14;

e)   stanze da letto, soggiorno e  cucina  provviste di finestra apribile;

f)   illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso;

g)  adeguata protezione acustica;

h) superfici finestrate apribili in ciascun locale per superficie non inferiore ad 1/8 della superficie pavimentata;

i)  obbligo di ventilazione dei locali,

l)  obbligo di aspirazione di fumi e vapori ed esalazioni;

m)  obbligo di ricambio dell’aria nella stanza da bagno;

n)  divieto di apparecchi a fiamma libera nelle stanze da bagno prive di aperture all’esterno;


La destinazione abusiva ad abitazione di un immobile privo di abitabilità costituisce violazione dell’ art. 221 RD 27 07 1934 n. 1265, ove è previsto che “Gli edifici o parti di essi, non possono essere abitati senza autorizzazione” concessa solo quando si verifichi che non sussistano cause di insalubrità.

La Cassazione penale, sez. III, con sentenza n. 5889 del 11 06 1996 ha già chiarito che “La preventiva licenza di abitabilità, la cui necessità è imposta dall’art. 221 RD 1265/1934 anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 5 DPR 425/1994, si pone quale limite legittimo all’esercizio del diritto di proprietà (…) poiché tende al soddisfacimento della tutela della salute, che pone a rango costituzionale. Abitare un immobile anteriormente al rilascio di tale provvedimento autorizzativo significa, pertanto, non esercitare il diritto di proprietà ma abusare di esso”.


Inoltre, la carenza del certificato di abitabilità comporta la carenza di verifiche sulla omologabilità degli impianti elettrici ed a fiamma presenti nell’abitazione, con conseguenti rischi per la pubblica incolumità in caso di impianti che non rispettino le stringenti indicazioni di legge.

A titolo esemplificativo si ricorda che il DM n. 37 del 22 01 2008, ha previsto che l’installazione degli impianti domestici di utilizzazione dell'energia elettrica, radiotelevisivi, di riscaldamento,  di climatizzazione, idrici e sanitari rispetti le seguenti cautele:

-           il progetto per l’istallazione deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali;

-           il progetto deve contenere una relazione tecnica sull’installazione e sulle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;

-           il progetto è depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune;