La sentenza del Tribunale Amministrativo Salernitano si segnala per l'esaustivo compendio sul contenuto e sui limiti del giudizio tecnico espresso dagli organismi ministeriali nell'ambito del procedimento autorizzatorio paesaggistico
“Com’è
noto, il parere della Soprintendenza, previsto dal sistema autorizzatorio
paesaggistico, si configura nell'attuale assetto normativo come un atto a contenuto
decisorio, attraverso il quale il Soprintendente deve esprimere, non più ex
post, ma in via preventiva, un giudizio di natura tecnico discrezionale sulla
conformità dell'intervento con le previsioni del piano paesaggistico; inoltre,
richiedendo l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di
settori specifici, come quelli della storia, dell'arte e dell'architettura, la
stessa valutazione si connota in termini di ampia discrezionalità (Consiglio di
Stato sez. IV, 05/05/2020, n.2847). Proprio in ragione di questa ampia
discrezionalità tecnico –specialistica, tale potere è sindacabile in sede
giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta
ovvero errore di fatto conclamato (Consiglio di Stato sez. VI, 16/06/2020,
n.3885), per cui il G.A. non può sostituire la propria valutazione a quella
dell'Amministrazione (T.A.R. Milano, sez. II, 04/09/2020, n.1643). Al fine di
evitare, dunque, che il giudizio di compatibilità paesaggistica si traduca
nell'esercizio di una valutazione insindacabile o arbitraria, occorre che
l’atto consultivo sia sempre sorretto da un'ampia e circostanziata motivazione,
dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l'iter logico seguito
nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale, e, nel caso in
cui esso sia negativo, deve esplicitare le effettive ragioni di contrasto tra
l'intervento progettato e i valori paesaggistici dei luoghi compendiati nel
decreto di vincolo, tener conto delle ragioni indicate dal privato e, perciò,
indicare qual tipo d'accorgimento tecnico o, se del caso, di modifica
progettuale possa far conseguire all'interessato l'autorizzazione paesaggistica
(Consiglio di Stato sez. VI, 20/04/2020, n.2515). Nella motivazione del diniego
di autorizzazione paesaggistica, l'Ente consultivo non può, infatti, limitarsi
ad esprimere valutazioni vaghe, apodittiche e stereotipate, ma deve specificare
le ragioni del diniego ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere
da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione
del vincolo (T.A.R. Catania, sez. IV, 30/07/2018, n. 1635). Non può emettere un
diniego all'intervento edilizio, senza indicare al proponente le possibili
soluzioni edificatorie assentibili; diversamente si pone in contrasto con il
principio di leale collaborazione, il quale impone alla Soprintendenza di
esprimere un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni
in ragioni delle quali il progetto possa eventualmente superare il vaglio,
indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica
progettuale potrebbe far conseguire all'interessato l'autorizzazione
paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve
necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede
interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla
tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al
rispetto dei valori estetici e naturalistici nel bene paesaggio”