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giovedì 26 ottobre 2023

Il Difensore Civico della Regione Campania interviene a tutela del diritto di accesso agli atti della Pubblica amministrazione


 

Nella fattispecie concreta, un’azienda turistico-ricettiva verificava che una denominazione simile alla propria veniva adoperata da altro soggetto, nel medesimo Comune, per offrire alloggio turistico. Verificava anche che nel registro imprese presso la camera di Commercio non risultavano gli estremi di tale soggetto, incluso invece nell’elenco per il pagamento della tassa comunale di soggiorno.

Pertanto, volendo tutelare la propria insegna e dovendo acquisire i dati necessari a recapitare una diffida, inoltrava al Comune una istanza di accesso per conoscere il nominativo del titolare della attività in questione.

Il Comune rifiutava l’accesso a tali informazioni, sostenendo che non erano dovute, in quanto si riferivano ad attività esercitata in forma non imprenditoriale.

Contro questo diniego l’interessato chiedeva al Difensore Civico della Regione Campania di esercitare il potere di riesame.

Infatti l’art. 25 L. 241 1990, nel disciplinare l’esercizio del diritto di accesso, stabilisce che, in caso sia negato l’accesso, l’interessato può chiedere al difensore civico competente per ambito territoriale, che il diniego sia riesaminato. E nel caso in cui l’Ente interessato non abbia istituito l’organismo del Difensore civico, la richiesta di riesame dovrà rivolgersi al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

In questo caso, non sussistendo Difensore civico né al livello comunale né a quello provinciale, il riesame resta attribuito alla competenza del Difensore Civico della Regione Campania.

E nel caso concreto il difensore Civico della Regione Campania ha esercitato il potere di riesame, ritenendo che il diniego era illegittimo, perché il diritto a conoscere i dati necessari a promuovere una tutela giuridica è un “diritto inviolabile”, ai sensi dell’art. 24 della Costituzione.

Sempre in riferimento al caso concreto, ma solo incidentalmente, il Difensore Civico ha chiarito che la tutela avverso atti di concorrenza sleale può essere azionata anche contro chi esercita un’attività in forma non imprenditoriale, considerato che l’art. 2598 c.c, tutela l’azienda contro “chiunque” usi nomi o segni distintivi tali da “creare confusione”.