Powered By Blogger

martedì 7 dicembre 2021

Il parere negativo della Soprintendenza deve essere annullato quando è illogico e non motivato (T.A.R. Salerno n° 2629/2021)

La sentenza del Tribunale Amministrativo Salernitano si segnala per l'esaustivo compendio sul contenuto e sui limiti del giudizio tecnico espresso dagli organismi ministeriali nell'ambito del procedimento autorizzatorio paesaggistico

“Com’è noto, il parere della Soprintendenza, previsto dal sistema autorizzatorio paesaggistico, si configura nell'attuale assetto normativo come un atto a contenuto decisorio, attraverso il quale il Soprintendente deve esprimere, non più ex post, ma in via preventiva, un giudizio di natura tecnico discrezionale sulla conformità dell'intervento con le previsioni del piano paesaggistico; inoltre, richiedendo l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori specifici, come quelli della storia, dell'arte e dell'architettura, la stessa valutazione si connota in termini di ampia discrezionalità (Consiglio di Stato sez. IV, 05/05/2020, n.2847). Proprio in ragione di questa ampia discrezionalità tecnico –specialistica, tale potere è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato (Consiglio di Stato sez. VI, 16/06/2020, n.3885), per cui il G.A. non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione (T.A.R. Milano, sez. II, 04/09/2020, n.1643). Al fine di evitare, dunque, che il giudizio di compatibilità paesaggistica si traduca nell'esercizio di una valutazione insindacabile o arbitraria, occorre che l’atto consultivo sia sempre sorretto da un'ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l'iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale, e, nel caso in cui esso sia negativo, deve esplicitare le effettive ragioni di contrasto tra l'intervento progettato e i valori paesaggistici dei luoghi compendiati nel decreto di vincolo, tener conto delle ragioni indicate dal privato e, perciò, indicare qual tipo d'accorgimento tecnico o, se del caso, di modifica progettuale possa far conseguire all'interessato l'autorizzazione paesaggistica (Consiglio di Stato sez. VI, 20/04/2020, n.2515). Nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, l'Ente consultivo non può, infatti, limitarsi ad esprimere valutazioni vaghe, apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del diniego ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo (T.A.R. Catania, sez. IV, 30/07/2018, n. 1635). Non può emettere un diniego all'intervento edilizio, senza indicare al proponente le possibili soluzioni edificatorie assentibili; diversamente si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione, il quale impone alla Soprintendenza di esprimere un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni in ragioni delle quali il progetto possa eventualmente superare il vaglio, indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe far conseguire all'interessato l'autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici nel bene paesaggio”











 



mercoledì 10 novembre 2021

CONCESSIONI BALNEARI: DAL CONSIGLIO DI STATO UN SALVAGENTE PER GLI ATTUALI CONCESSIONARI


 

L’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n° 18 del 09 11 2021, si è pronunciata in maniera definitiva sulla questione della proroga legislativa delle concessioni balneari. A decorrere dal 1 gennaio 2024 dunque le attuali concessioni dovranno ritenersi automaticamente decadute, con divieto di proroga automatica all’attuale concessionario ed obbligo di indire una gara pubblica per i futuri affidamenti, estesi anche a soggetti non nazionali.

La decisione certamente danneggia gli attuali concessionari, per i quali però non è esclusa la possibilità di partecipare alle future gare partendo da una posizione più vantaggiosa rispetto agli altri concorrenti.

Nel dettare i criteri per la valutazione dei concorrenti., la stessa sentenza dell’Adunanza Plenaria ha specificato che: “La scelta di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori ed equi è, infatti, essenziale per garantire agli operatori economici l’effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. A tal fine i criteri di selezione dovrebbero dunque riguardare la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori, essere collegati all’oggetto del contratto e figurare nei documenti di gara. Nell’ambito della valutazione della capacità tecnica e professionale potranno, tuttavia, essere individuati criteri che, nel rispetto della par condicio, consentano anche di valorizzare l’esperienza professionale e il know-how acquisito da chi ha già svolto attività di gestione di beni analoghi (e, quindi, anche del concessionario uscente, ma a parità di condizioni con gli altri), anche tenendo conto della capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale; anche tale valorizzazione, peraltro, non potrà tradursi in una sorta di sostanziale preclusione all’accesso al settore di nuovi operatori.

Ulteriori elementi di valutazione dell’offerta potranno riguardare gli standard qualitativi dei servizi (da incrementare rispetto ad eventuali minimi previsti) e sostenibilità sociale e ambientale del piano degli investimenti, in relazione alla tipologia della concessione da gestire.”

Come si vede, anche la professionalità ed affidabilità di chi ha gestito  in precedenza la concessione sarà un criterio rilevante nella selezione dei concessionari.

Sempre con riferimento ai criteri di gara, l’Adunanza Plenaria rinvia espressamente anche all’art. 12 della direttiva 2006/123, secondo il quale bisognerà tener conto “nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario”.