Con la sentenza n° 576/2013 il tribunale di Vallo della Lucania (Giudice Monoctartico Doot. Lombardo) ha cconfermato il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’Ente
titolare della strada pubblica è onerato dei doveri di custodia ai sensi
dell’art. 2051 cod. civ.
Del resto, le
più recenti pronunce di legittimità avevano evidenziato che “Rispetto
alle strade aperte al pubblico transito, la Corte ha ritenuto che la disciplina di cui
all’art. 2051 cod. civ. è applicabile in riferimento alle situazioni di
pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo
configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli
stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile
alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la
diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa
essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a
provvedere.
(…) Non
rileva, quindi, la condotta del custode, poichè essa è oggettiva ed è
invocabile nei confronti della P.A. anche se la concreta disponibilità del
bene è di rilevanti dimensioni. Per il superamento di tale
responsabilità, provato dal danneggiato che il danno è stato cagionato dal bene
in custodia, la P.A.
deve provare che esso è stato determinato dal caso fortuito, attinente alla
sequenza causale derivante dall’alterazione dello stato dei luoghi imprevista
ed imprevedibile, che nemmeno con l’uso della ordinaria diligenza poteva essere
rimossa o segnalata” (Cfr. Cass. Civ. sez. III, 13 06 2013 n° 14856).
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La
decisione di merito si segnala anche per aver risolto, in senso favorevole al
danneggiato, l’obiezione abitualmente sollevata dagli Enti convenuti in
giudizio, ovvero che una concausa del sinistro sia la velocità eccessiva del
ciclomotore.
Nella
fattispecie si è stabilito invece che, per i motocicli modello scooter, la
caduta determinata da un avvallamento stradale ha una concausa proprio nella
bassa velocità del veicolo, mentre una velocità superiore ne agevolerebbe il
controllo.
Per spiegare la
dinamica del sinistro il CTP ha richiamato la
letteratura scientifica sulla cinematica dei motocicli, con riferimento alla funzione dell’avancorsa.
Per “avancorsa” si intende la distanza tra il
punto di contatto della ruota anteriore con la strada ed il punto di
intersezione dell’asso dello sterzo con il piano stradale (Cfr. articolo di
COSSALTER e LOT).
Un basso
rapporto tra passo ed avancorsa risponde alla scelta progettuale di rendere il
veicolo particolarmente maneggevole anche alle base velocità. Al contempo però
l’avancorsa ridotta diminuisce il valore della coppia che il pilota applica al
manubrio per manovrare il veicolo: si privilegia la maneggevolezza del
ciclomotore rispetto alla sua stabilità
direzionale.
Dunque “valori piccoli dell’avancorsa generano
momenti addirizzanti piccoli; come conseguenza lo sterzo viene percepito molto
leggero ma la stabilità direzionale risulta modesta. Piccole perturbazioni
del piano stradale provocano facilmente la rotazione dello sterzo”
Specifici studi
effettuati mediante simulazioni tridimensionali di un motociclo hanno infatti
evidenziato che “a basse velocità…il
motoveicolo è instabile e cade lateralmente in un tempo molto basso. Inoltre si
è visto che la costante di tempo cresce all’aumentare della velocità di
avanzamento del veicolo stesso ossia il veicolo risulta sempre meno
instabile con il crescere della velocità”