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mercoledì 9 ottobre 2013

DANNO DA INSIDIA STRADALE










Con la sentenza n° 576/2013 il tribunale di Vallo della Lucania (Giudice Monoctartico Doot. Lombardo) ha cconfermato il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’Ente titolare della strada pubblica è onerato dei doveri di custodia ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.
Del resto, le più recenti pronunce di legittimità avevano evidenziato  che “Rispetto alle strade aperte al pubblico transito, la Corte ha ritenuto che la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
(…) Non rileva, quindi, la condotta del custode, poichè essa è oggettiva ed è invocabile nei confronti della P.A. anche se la concreta disponibilità del bene è di rilevanti dimensioni. Per il superamento di tale responsabilità, provato dal danneggiato che il danno è stato cagionato dal bene in custodia, la P.A. deve provare che esso è stato determinato dal caso fortuito, attinente alla sequenza causale derivante dall’alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, che nemmeno con l’uso della ordinaria diligenza poteva essere rimossa o segnalata” (Cfr. Cass. Civ. sez. III, 13 06 2013 n° 14856).
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La decisione di merito si segnala anche per aver risolto, in senso favorevole al danneggiato, l’obiezione abitualmente sollevata dagli Enti convenuti in giudizio, ovvero che una concausa del sinistro sia la velocità eccessiva del ciclomotore.
Nella fattispecie si è stabilito invece che, per i motocicli modello scooter, la caduta determinata da un avvallamento stradale ha una concausa proprio nella bassa velocità del veicolo, mentre una velocità superiore ne agevolerebbe il controllo.
Per spiegare la dinamica del sinistro il CTP  ha richiamato la letteratura scientifica sulla cinematica dei motocicli, con riferimento alla  funzione dell’avancorsa.
Per “avancorsa” si intende la distanza tra il punto di contatto della ruota anteriore con la strada ed il punto di intersezione dell’asso dello sterzo con il piano stradale (Cfr. articolo di COSSALTER e LOT).
Un basso rapporto tra passo ed avancorsa risponde alla scelta progettuale di rendere il veicolo particolarmente maneggevole anche alle base velocità. Al contempo però l’avancorsa ridotta diminuisce il valore della coppia che il pilota applica al manubrio per manovrare il veicolo: si privilegia la maneggevolezza del ciclomotore rispetto alla  sua stabilità direzionale.
Dunque “valori piccoli dell’avancorsa generano momenti addirizzanti piccoli; come conseguenza lo sterzo viene percepito molto leggero ma la stabilità direzionale risulta modesta. Piccole perturbazioni del piano stradale provocano facilmente la rotazione dello sterzo
Specifici studi effettuati mediante simulazioni tridimensionali di un motociclo hanno infatti evidenziato che “a basse velocità…il motoveicolo è instabile e cade lateralmente in un tempo molto basso. Inoltre si è visto che la costante di tempo cresce all’aumentare della velocità di avanzamento del veicolo stesso ossia il veicolo risulta sempre meno instabile con il crescere della velocità

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