Leggendo i giornali siamo già stati
informati sugli aumenti della nuova tassa rifiuti (TARI), aumenti causati da un paradossale meccanismo contabile, per il
quale vengono sommate ai costi annuali del servizio anche le cifre “non
esigibili”, ovvero che si prevede non potranno essere riscosse.
Per fare un esempio: se il servizio
costa 200 ma negli anni precedenti si è riusciti a riscuotere (in media) solo
180, allora per quest’anno si chiede il pagamento di 220, così da essere sicuri
di colmare la differenza tra il dovuto ed il riscosso.
Potrebbe ritenersi iniquo far adempiere
l’inadempiuto agli adempienti, ma sono regole di contabilità pubblica e non è
ammissibile contestarle.
Il problema è però individuare i criteri
con cui vengono determinati questi crediti “non esigibili”.
Generalmente i criteri vengono stabiliti
dalle leggi, ed infatti l’art. 101, comma 5 del
D.P.R. n. 917/1986, prevede che:
“ …le perdite
su crediti … sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite
su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha
concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti … Gli elementi certi e
precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia
decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.
Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non
superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui
all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non
superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi
sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.”
Dunque, per affermare che un credito sia
non esigibile occorre valutare “elementi certi e precisi”, tali da concludere che il debitore è
insolvente, o perché sottoposto a fallimento o liquidazione oppure perché il
credito è prescritto o (nel caso delle
imprese) è di modesta entità.
Anche l’inesigibilità del credito ha una
finalità contabile, oltre che fiscale,
dunque non può essere dichiarata in maniera arbitraria ed immotivata.
Gli elementi di certezza e precisione devono
essere valutati con particolare rigore quando i crediti degli enti pubblici si
trasformano in aggravio fiscale per i cittadini, derogando al principio di
capacità contributiva fissato dall’art. 53 della Legge Costituzionale.
In conclusione, con riferimento alla
TARI, i crediti non esigibili possono essere
inseriti tra i costi solo se il Funzionario responsabile del tributo ha
certificato che è stato compiuto ogni tentativo di recupero del credito e che
non ci sono ulteriori strumenti per tentare l’incasso delle somme dovute e non
versate.
Questa la teoria, ma vediamo la pratica,
ad esempio il Piano Finanziario per la TARI
pubblicato dal Comune di Castellabate lo scorso 19 aprile.
In questo documento si prevede di
spendere nell’anno 2017, per il servizio di nettezza urbana, la somma di euro 2.615.123, ma ai cittadini il
servizio costerà 3.340.124,
perché dovranno pagare anche la cifra di euro 725.000, indicata appunto come l’ammontare di tassa che si
prevede di non riuscire a riscuotere.
Ma non si rinviene nel documento una
valutazione dei Funzionari comunali circa gli elementi “certi e precisi”
con i quali sono stati individuati i crediti inesigibili.
Eppure le cifre sono rilevanti, perché l’importo
complessivo della tassa viene aumentato di quasi il 28%, onere non trascurabile per i cittadini diligenti di
Castellabate, ai quali non verrà neanche spiegato perché non si è riusciti a
riscuotere 725mila euro.
Lo scorso anno il Sindaco di un Comune
siciliano decise di formulare il seguente quesito alla Corte dei conti, perché
voleva conoscere:
“cosa si
intende per “crediti risultati inesigibili”, chiarendo se l’espressione
indica i crediti per i quali il comune abbia infruttuosamente esperito tutte le
forme di riscossione anche coattiva, ovvero anche i crediti dubbi”
La Corte rispose:
“non si può non
rilevare come la radicale differenza concettuale tra “crediti risultati
inesigibili” e “crediti dubbi” sia così ovvia, che qualunque approfondimento
sul punto si risolverebbe in un mero esercizio accademico, difficilmente
ascrivibile alla funzione consultiva della Corte dei conti.” (Deliberazione
n.113/2016/PA, Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana).
“Si dice che la
verità trionfa sempre, ma questa non è una verità”
(A. Cechov)