Con
un avviso pubblicato all’albo pretorio lo scorso 19 marzo il Comune di
Castellabate comunica l’intenzione di istituire dal 2018 l’imposta di soggiorno
ed invita gli operatori turistici a prendere visione della bozza di regolamento
per eventuali osservazioni, da discutere in una seduta pubblica già fissata per
il 27 marzo.
Quando
le leggi nazionali attribuiscono ai comuni il potere di regolamentare le
imposte possono originarsi incongruenze ed illogicità, nonostante gli enti
utilizzino spesso formulari o fac-simile per evitare grossolani errori.
Vediamo
allora alcuni possibili punti critici di questa imposta. Anche utilizzando uno
studio già fornito da FEDERALBERGHI:
1) IL COMUNE DI CASTELLABATE PUO’ ISTITUIRE QUESTA
IMPOSTA?
Ai
sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
possono istituire l’imposta “i comuni
capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli
elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.”
Ma, a
quanto risulta, la Campania non si è dotata di un elenco regionale delle
località turistiche, dunque Comuni come Castellabate, pur avendo un requisito
sostanziale, non ne hanno il riconoscimento formale, ed in una Nazione dove
spesso prevalgono le formalità potrebbe derivarne qualche dubbio sulla
legittimità dell’imposta applicata.
2) QUANTO SI PAGHERA?
Ai
sensi del comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
la misura dell’imposta dev’essere definita “secondo
criteri di gradualità in proporzione al prezzo”.
Il
Comune di Castellabate rinvia l’indicazione delle tariffe ad una successiva
determina della Giunta Comunale, precisando però che l’imposta sarà “articolata in maniera differenziata tra le
strutture ricettive”.
Ma
all’interno di una stessa struttura ricettiva possono sussistere differenti
tipologie di sistemazione, con differenti categorie di prezzo (suite,
familiare, economica, per gruppi, ecc.) dunque l’applicazione di un’unica
tariffa alla struttura potrebbe violare il criterio legale della
proporzionalità rispetto al prezzo.
3) GLI IMPRENDITORI HANNO PARTECIPATO
ALLA REGOLAMENTAZIONE?
Ai
sensi del comma 3 dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
i comuni adottano il regolamento “[…]
sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle
strutture ricettive.”
Non
risulta che il Comune di Castellabate abbia mai interpellato le associazioni di
categoria, anzi, nemmeno i singoli imprenditori, considerando che c’è stato
solo un generalizzato avviso pubblico (che non risulta specificamente
notificato ad alcuno).
4) DA QUANDO ENTRA IN VIGORE?
Nel
Comune di Castellabate si prevede di applicare l’imposta nel 2018, cioè da
questa estate.
FEDERALBERGHI
ha espresso questa posizione:
“I contratti tra le strutture ricettive e i
tour operator definiscono il prezzo del soggiorno con un largo anticipo, anche
superiore all’anno. Analogamente, il prezzo viene definito da un anno all’altro
per esigenze connesse alla partecipazione alle fiere internazionali, allo
svolgimento di campagne promozionali, alla stampa
dei cataloghi e dei listini. Al fine di evitare che il peso dell’imposta venga
automaticamente traslato sul gestore della struttura ricettiva, che non può richiedere
il pagamento di un prezzo superiore a quello contrattualmente definito o
comunque già offerto al pubblico, si rende necessario stabilire che le
delibere comunali con le quali viene introdotta l’imposta di soggiorno o ne
viene determinata la variazione in aumento entrino in vigore dodici mesi dopo
l’approvazione della delibera stessa.”
E’
molto dubbia poi l’applicabilità dell’imposta a quei turisti che abbiano
prenotato prima dell’entrata in vigore del regolamento, ai quali verrebbe
imposto un onere del quale non erano stati informati, con conseguente violazione
della buona fede contrattuale.
5) QUAL’E’ IL RUOLO DELLA STRUTTURA
RICETTIVA?
Nella
bozza di regolamento del Comune di Castellabate si prevede (art. 4) che “Il soggetto responsabile degli obblighi
tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono
ospiti coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta”.
Ma l’imprenditore
non potrà assumere la posizione di “responsabile d’imposta”, ovvero soggetto
passivo aggiuntivo dell’obbligazione, perché questo obbligo violerebbe la
riserva di legge posta dalla Costituzione in materia tributaria.
Con
la sentenza n. 1165 del 21 agosto 2012 il TAR del Veneto ha dichiarato
illegittimo il regolamento del comune di Venezia sull'imposta di soggiorno per
la parte in cui prevede che albergatori e altri titolari di strutture ricettive
siano responsabili degli obblighi tributari e della riscossione dell'entrata. I
gestori, infatti, sono obbligati al
versamento del tributo solo nel caso in cui le somme vengano effettivamente corrisposte
dagli ospiti.
Non
essendo configurabile il ruolo di sostituto di imposta per il gestore, alcuni
Comuni hanno previsto un apposito modulo da far sottoscrivere al cliente che si
rifiuti di pagare l’imposta.
Si
tratta in genere di una dichiarazione con cui il cliente si assume la responsabilità
per le conseguenze derivanti dal rifiuto del versamento dell’imposta.
In
tali ipotesi è da ritenere che l’unico obbligo a carico del gestore sia quello
di comunicare al comune le generalità del cliente, come rilevate dal documento
esibito, sempre che tale obbligo sia espressamente previsto nel regolamento,
condizione indispensabile allo scopo di non violare la normativa sulla privacy.
Spetterà
poi al comune utilizzare tali informazioni al fine di attivarsi nei confronti
del soggetto.