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venerdì 23 marzo 2018

IMPOSTA DI SOGGIORNO ANCHE A CASTELLABATE (ma per le regole giuste occorrerà studiare)



Con un avviso pubblicato all’albo pretorio lo scorso 19 marzo il Comune di Castellabate comunica l’intenzione di istituire dal 2018 l’imposta di soggiorno ed invita gli operatori turistici a prendere visione della bozza di regolamento per eventuali osservazioni, da discutere in una seduta pubblica già fissata per il 27 marzo.

Quando le leggi nazionali attribuiscono ai comuni il potere di regolamentare le imposte possono originarsi incongruenze ed illogicità, nonostante gli enti utilizzino spesso formulari o fac-simile per evitare  grossolani errori.

Vediamo allora alcuni possibili punti critici di questa imposta. Anche utilizzando uno studio già fornito da FEDERALBERGHI:

1) IL  COMUNE DI CASTELLABATE PUO’ ISTITUIRE QUESTA IMPOSTA?

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono istituire l’imposta “i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.”

Ma, a quanto risulta, la Campania non si è dotata di un elenco regionale delle località turistiche, dunque Comuni come Castellabate, pur avendo un requisito sostanziale, non ne hanno il riconoscimento formale, ed in una Nazione dove spesso prevalgono le formalità potrebbe derivarne qualche dubbio sulla legittimità dell’imposta applicata.

2) QUANTO SI PAGHERA?

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la misura dell’imposta dev’essere definita “secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo”.

Il Comune di Castellabate rinvia l’indicazione delle tariffe ad una successiva determina della Giunta Comunale, precisando però che l’imposta sarà “articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive”.

Ma all’interno di una stessa struttura ricettiva possono sussistere differenti tipologie di sistemazione, con differenti categorie di prezzo (suite, familiare, economica, per gruppi, ecc.) dunque l’applicazione di un’unica tariffa alla struttura potrebbe violare il criterio legale della proporzionalità rispetto al prezzo.

3) GLI IMPRENDITORI HANNO PARTECIPATO ALLA REGOLAMENTAZIONE?

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i comuni adottano il regolamento “[…] sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.”

Non risulta che il Comune di Castellabate abbia mai interpellato le associazioni di categoria, anzi, nemmeno i singoli imprenditori, considerando che c’è stato solo un generalizzato avviso pubblico (che non risulta specificamente notificato ad alcuno).

4) DA QUANDO ENTRA IN VIGORE?

Nel Comune di Castellabate si prevede di applicare l’imposta nel 2018, cioè da questa estate.

FEDERALBERGHI ha espresso questa posizione:

I contratti tra le strutture ricettive e i tour operator definiscono il prezzo del soggiorno con un largo anticipo, anche superiore all’anno. Analogamente, il prezzo viene definito da un anno all’altro per esigenze connesse alla partecipazione alle fiere internazionali, allo svolgimento di campagne promozionali, alla stampa dei cataloghi e dei listini. Al fine di evitare che il peso dell’imposta venga automaticamente traslato sul gestore della struttura ricettiva, che non può richiedere il pagamento di un prezzo superiore a quello contrattualmente definito o comunque già offerto al pubblico, si rende necessario stabilire che le delibere comunali con le quali viene introdotta l’imposta di soggiorno o ne viene determinata la variazione in aumento entrino in vigore dodici mesi dopo l’approvazione della delibera stessa.”

E’ molto dubbia poi l’applicabilità dell’imposta a quei turisti che abbiano prenotato prima dell’entrata in vigore del regolamento, ai quali verrebbe imposto un onere del quale non erano stati informati, con conseguente violazione della buona fede contrattuale.

5) QUAL’E’ IL RUOLO DELLA STRUTTURA RICETTIVA?

Nella bozza di regolamento del Comune di Castellabate si prevede (art. 4) che “Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospiti coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta”.

Ma l’imprenditore non potrà assumere la posizione di “responsabile d’imposta”, ovvero soggetto passivo aggiuntivo dell’obbligazione, perché questo obbligo violerebbe la riserva di legge posta dalla Costituzione in materia tributaria.

Con la sentenza n. 1165 del 21 agosto 2012 il TAR del Veneto ha dichiarato illegittimo il regolamento del comune di Venezia sull'imposta di soggiorno per la parte in cui prevede che albergatori e altri titolari di strutture ricettive siano responsabili degli obblighi tributari e della riscossione dell'entrata. I gestori, infatti,  sono obbligati al versamento del tributo solo nel caso in cui le somme vengano effettivamente corrisposte dagli ospiti.

Non essendo configurabile il ruolo di sostituto di imposta per il gestore, alcuni Comuni hanno previsto un apposito modulo da far sottoscrivere al cliente che si rifiuti di pagare l’imposta.

Si tratta in genere di una dichiarazione con cui il cliente si assume la responsabilità per le conseguenze derivanti dal rifiuto del versamento dell’imposta.

In tali ipotesi è da ritenere che l’unico obbligo a carico del gestore sia quello di comunicare al comune le generalità del cliente, come rilevate dal documento esibito, sempre che tale obbligo sia espressamente previsto nel regolamento, condizione indispensabile allo scopo di non violare la normativa sulla privacy.

Spetterà poi al comune utilizzare tali informazioni al fine di attivarsi nei confronti del soggetto.


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