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venerdì 14 settembre 2018

COSAP - TASSAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI - GIUDICATO TRIBUTARIO ESTERNO (Corte d'Appello di Salerno n. 1304/2018)


La sentenza di merito recepisce il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità (in particolare:  Cass. Civ., sezz. Unn. 16 06 2006 n. 13916), secondo il quale il  processo tributario non si esaurisce in un “giudizio sull’atto”, avendo invece ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo del contribuente ed estendendosi dunque al merito e quindi all’accertamento del rapporto. Dunque “l’impugnazione davanti al giudice tributario attribuisce a quest’ultimo la cognizione non solo dell’atto, come nell’ipotesi di –impugnazione annullamento-, orientata unicamente all’eliminazione dell’atto, ma anche del rapporto tributario, trattandosi di una cd,  –impugnazione merito-, perché diretta alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva (nella specie) dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria, (…) Sicchè una volta stabilito che il processo tributario non è solo un giudizio sull’atto, si deve escludere che il giudicato esaurisca  i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio in esito al quale si è formato e se ne deve ammettere una potenziale capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti, secondo regole non dissimili – nei limiti della specificità tributaria – da quelle che disciplinano l’efficacia del giudicato esterno nel processo civile”.
Le medesime Sezioni Unite della Cassazione hanno evidenziato che nell’obbligazione tributariavi sono elementi costituitivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluratlità di periodi d’imposta. Così lo sono, ad es., le qualificazioni giuridiche che individuano vere e proprie situazioni di fatto (…) assunte dal legislatore quali elementi preliminari per l’applicazione di una specifica disciplina tributaria e per la determinazione in concreto dell’obbligazione per una pluralità di periodi d’imposta (a valere cioè fino a quando quella qualificazione non sia venuta meno fattualmente) … E’ innegabile che tali elementi, per la loro caratteristica di eccedere il limitato arco temporale del periodo d’imposta assunto dalla norma tributaria per la determinazione del dovuto, rimanendo costanti per più periodi, e per la loro pregiudizialità nella costituzione della medesima fattispecie tributaria oggetto del giudizio relativo ad ogni singolo periodo d’imposta, possono essere oggetto di accertamento e l’eventuale giudicato formatosi in un giudizio relativo ad ogni singolo periodo d’imposta può (e deve) avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per altro periodo d’imposta. Altrimenti si verrebbe a porre in discussione lo stesso principio di effettività della tutela, alla cui asseverazione risponde la cd. –efficacia regolamentare del giudicato- (e del giudicato tributario in particolare), in base alla quale il primo giudicato (…) è idoneo a condizionare ogni successivo giudizio, immutata restando la situazione fattuale e normativa. (…) in buona sostanza si tratta di evitare una eccessiva enfatizzazione delle autonomie dei periodi d’imposta,  privilegiando la possibile considerazione unitaria del tributo (periodico) dettata dalla sua stessa ciclicità, nel rispetto, sul piano sostanziale, del principio di ragionevolezza e, sul piano processuale, del principio della effettività della tutela.”
Nella fattispecie oggetto del giudizio d’appello, il giudice di primo grado aveva appunto violato il principio del “giudicato tributario esterno”, negando alla situazione di fatto accertata nel giudizio tributario l’efficacia preclusiva in altri giudizi tra le medesime parti per il medesimo tributo.
In particolare, nel giudizio tributario tra le medesime parti del presente appello si era accertata l’insussistenza di occupazione di suolo pubblico e tale accertamento deve ritenersi vincolante per le parti anche per i periodi d’imposta successivi a quello oggetto del giudicato tributario.

 
 
 






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