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martedì 7 dicembre 2021

Il parere negativo della Soprintendenza deve essere annullato quando è illogico e non motivato (T.A.R. Salerno n° 2629/2021)

La sentenza del Tribunale Amministrativo Salernitano si segnala per l'esaustivo compendio sul contenuto e sui limiti del giudizio tecnico espresso dagli organismi ministeriali nell'ambito del procedimento autorizzatorio paesaggistico

“Com’è noto, il parere della Soprintendenza, previsto dal sistema autorizzatorio paesaggistico, si configura nell'attuale assetto normativo come un atto a contenuto decisorio, attraverso il quale il Soprintendente deve esprimere, non più ex post, ma in via preventiva, un giudizio di natura tecnico discrezionale sulla conformità dell'intervento con le previsioni del piano paesaggistico; inoltre, richiedendo l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori specifici, come quelli della storia, dell'arte e dell'architettura, la stessa valutazione si connota in termini di ampia discrezionalità (Consiglio di Stato sez. IV, 05/05/2020, n.2847). Proprio in ragione di questa ampia discrezionalità tecnico –specialistica, tale potere è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato (Consiglio di Stato sez. VI, 16/06/2020, n.3885), per cui il G.A. non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione (T.A.R. Milano, sez. II, 04/09/2020, n.1643). Al fine di evitare, dunque, che il giudizio di compatibilità paesaggistica si traduca nell'esercizio di una valutazione insindacabile o arbitraria, occorre che l’atto consultivo sia sempre sorretto da un'ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l'iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale, e, nel caso in cui esso sia negativo, deve esplicitare le effettive ragioni di contrasto tra l'intervento progettato e i valori paesaggistici dei luoghi compendiati nel decreto di vincolo, tener conto delle ragioni indicate dal privato e, perciò, indicare qual tipo d'accorgimento tecnico o, se del caso, di modifica progettuale possa far conseguire all'interessato l'autorizzazione paesaggistica (Consiglio di Stato sez. VI, 20/04/2020, n.2515). Nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, l'Ente consultivo non può, infatti, limitarsi ad esprimere valutazioni vaghe, apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del diniego ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo (T.A.R. Catania, sez. IV, 30/07/2018, n. 1635). Non può emettere un diniego all'intervento edilizio, senza indicare al proponente le possibili soluzioni edificatorie assentibili; diversamente si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione, il quale impone alla Soprintendenza di esprimere un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni in ragioni delle quali il progetto possa eventualmente superare il vaglio, indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe far conseguire all'interessato l'autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici nel bene paesaggio”











 



mercoledì 10 novembre 2021

CONCESSIONI BALNEARI: DAL CONSIGLIO DI STATO UN SALVAGENTE PER GLI ATTUALI CONCESSIONARI


 

L’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n° 18 del 09 11 2021, si è pronunciata in maniera definitiva sulla questione della proroga legislativa delle concessioni balneari. A decorrere dal 1 gennaio 2024 dunque le attuali concessioni dovranno ritenersi automaticamente decadute, con divieto di proroga automatica all’attuale concessionario ed obbligo di indire una gara pubblica per i futuri affidamenti, estesi anche a soggetti non nazionali.

La decisione certamente danneggia gli attuali concessionari, per i quali però non è esclusa la possibilità di partecipare alle future gare partendo da una posizione più vantaggiosa rispetto agli altri concorrenti.

Nel dettare i criteri per la valutazione dei concorrenti., la stessa sentenza dell’Adunanza Plenaria ha specificato che: “La scelta di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori ed equi è, infatti, essenziale per garantire agli operatori economici l’effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. A tal fine i criteri di selezione dovrebbero dunque riguardare la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori, essere collegati all’oggetto del contratto e figurare nei documenti di gara. Nell’ambito della valutazione della capacità tecnica e professionale potranno, tuttavia, essere individuati criteri che, nel rispetto della par condicio, consentano anche di valorizzare l’esperienza professionale e il know-how acquisito da chi ha già svolto attività di gestione di beni analoghi (e, quindi, anche del concessionario uscente, ma a parità di condizioni con gli altri), anche tenendo conto della capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale; anche tale valorizzazione, peraltro, non potrà tradursi in una sorta di sostanziale preclusione all’accesso al settore di nuovi operatori.

Ulteriori elementi di valutazione dell’offerta potranno riguardare gli standard qualitativi dei servizi (da incrementare rispetto ad eventuali minimi previsti) e sostenibilità sociale e ambientale del piano degli investimenti, in relazione alla tipologia della concessione da gestire.”

Come si vede, anche la professionalità ed affidabilità di chi ha gestito  in precedenza la concessione sarà un criterio rilevante nella selezione dei concessionari.

Sempre con riferimento ai criteri di gara, l’Adunanza Plenaria rinvia espressamente anche all’art. 12 della direttiva 2006/123, secondo il quale bisognerà tener conto “nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario”.

mercoledì 18 agosto 2021

A. Garapon, J. Lassegue: LA GIUSTIZIA DIGITALE (il Mulino - 2021)

 


“Il sistema westfaliano che organizzò l’Europa dal 1648 al 1918 articolava tra loro i diversi ordinamenti giuridici nazionali, attorno al perno centrale costituito dallo Stato, unico soggetto di diritto internazionale, e autore ultimo del diritto interno. Tale equilibrio, che ha impiegato secoli per essere costruito in Europa, oggi crolla innanzitutto per via della globalizzazione, inoltre per la generalizzazione di uno sguardo economico e non più politico sul mondo, così come su qualsiasi relazione umana e, last but not least, per la rivoluzione digitale”

sabato 15 maggio 2021

CONCESSIONI DEMANIALI PER USO TURISTICO: LA DIRETTIVA BOLKESTEIN NON E' UN VINCOLO INSUPERABILE

Si è svolto ieri, in modalità webinar, un interessante convegno patrocinato dalla Società degli Avvocati Amministrativisti Salernitani, dalla Confesercenti e dagli Ordini degli Avvocati di Salerno, Avellino e Vallo della Lucania. Molto autorevoli i relatori, tra i quali l’Avv. Antonio Brancaccio, ed i Presidenti dei T.A.R. di Salerno, Catania e Lecce. Il tema è noto: la Direttiva dell’Unione Europea n° 2006/123/CE (cosiddetta Bolkestein), ritenuta applicabile al rilascio di concessioni demaniali per uso turistico, ha vietato il rinnovo automatico delle concessioni. lo Stato Italiano, dunque, avrebbe dovuto recepire tale direttiva e prevedere nuove modalità con le quali affidare le concessioni pervenute alla data di scadenza. Considerando i problemi scaturenti dalla questione, il nostro Parlamento ha preferito defilarsi e non affrontarla, limitandosi soltanto ad una serie di proroghe delle concessioni scadute, in attesa di tempi migliori. Di diversa opinione sono però stati i Tribunali Amministrativi, i quali hanno ritenuto illegittima tale proroga (anche se prevista dalla legge), perché contraria ad una direttiva (appunto la Bolkestein), dotata di self executing, dunque immediatamente applicabile nel diritto statale e su questo prevalente. Tra i Tribunali Amministrativi chiamati a pronunciarsi sulla vicenda si segnala come eccezione la decisione del T.A.R. Lecce, l’unico sinora a ritenere che la direttiva Bolkestein non può imporsi sulla legge nazionale, e che dunque i Comuni devono riconoscere ai concessionari la proroga legale. Il convegno ha fatto emergere numerosi elementi di interesse e di futura discussione, che sicuramente alimenteranno il dibattito sulla materia ed influenzeranno le future posizioni di Parlamento, Governo, Magistratura ed Enti Locali; segnalo quelle che mi sono parse più evidenti: 

A. la direttiva Bolkestein riguarda l’affidamento di quelle risorse che possiedano entrambe queste caratteristiche: 
 1) scarsità; 
2) interesse tranfrontaliero; 
Si pone allora il problema di verificare se, in tutti i Comuni d’Italia, tutti gli arenili presentino entrambe tali caratteristiche, mancando le quali la Bolkestein risulterebbe inapplicabile; 

B. la direttiva Bolkestein non contiene una disciplina per il rilascio delle concessioni, sempre rimessa al legislatore nazionale e regionale, che dovrà indicare i criteri per valutare le richieste dei concessionari. Tra questi criteri non può escludersi rientri l’affidabilità imprenditoriale del richiedente che, in molti casi, è avvalorata dai risultati cui è pervenuto nella sua esperienza di concessionario; 

C. la direttiva vieta una proroga generalizzata ed indiscriminata; ciò non esclude che, per particolari e certificate circostanze, le autorità amministrative possano riconoscere l’opportunità di proroghe limitate; 

Mi fermo a questi punti perchè già fanno intravedere le possibili soluzioni della questione, in attesa di un intervento risolutivo da parte del nostro Parlamento. Aggiungo solo l’annotazione dell’Avv. Brancaccio, come sempre illuminante, sulla Spagna, dove le concessioni di arenili non si rinnovano automaticamente… però hanno una durata che può arrivare a 99 anni! 
Non so se il convegno sia stato registrato per un accesso pubblico: se lo fosse, consiglio agli interessati di ascoltarlo.

giovedì 29 aprile 2021

CARTINE (17) U. MATTEI, L. NALDER: IL SACCHEGGIO (Bruno Mondadori - 2010)

 


"Questa inversione del rapporto tra diritto e mercato si è verificata gradualmente all’interno della teoria giuridica americana a partire dagli anni novanta. Si cominciò a sostenere che il diritto dovesse essere avalutativo, efficiente e in grado di svolgere una funzione di stimolo anziché di controllo sulle transazioni. In poche parole, il diritto doveva essere market friendly, ovvero limitarsi a proteggere i diritti di proprietà, la libertà di contratto e le imprese, e quindi adattarsi alle esigenze del mercato, tanto interno quanto, in particolare, quello dei cosiddetti “mercati emergenti”. A causa di questa rivoluzione ideologica, condotta dai principali studiosi americani e finanziata da fondazioni conservatrici, oggi è il mercato dominato dalle corporation che governa il diritto e non il contrario."


venerdì 26 marzo 2021

CARTINE (16): SHOSHANA ZUBOFF; IL CAPITALISMO DELLA SORVEGLIANZA (LUISS, 2020)

"Schmidt e Thrun insistono sulla 'fondamentale visione che differenzia l'intelligenza artificiale dal sistema di apprendimento umano'. Non ci rassicurano come al solito sul fatto che le macchine possano essere rese più simili a degli esseri umani per sembrare meno minacciose, ma sostengono la cosa opposta: è necessario che le persone diventino più simili alle macchine. Assegnano all'intelligenza delle macchine lo scettro dell'azione collettiva in un sistema di rete indirizzato alla confluenza, alla condivisione della medesima comprensione e pertanto al raggiungimento della massima efficienza"


"...la fragilità umana non solo merita disprezzo, ma giustifica la morte dell'individualità. L'autodeterminazione ed il giudizio morale indipendente, in genere ritenuti baluardi della civilità, diventano ora una minaccia al benessere collettivo. La pressione sociale, vista come un pericolo dagli psicologi per la sua capacità di produrre obbedienza e conformismo, diventa il primo dei valori, in quanto mezzo per eliminare l'imprevedibilità del libero pensiero e del giudizio morale"

mercoledì 6 gennaio 2021

CARTINE (15): BERNARD STIEGLER, Reincantare il mondo - il valore spirito contro il populismo industriale (Orthotes - 2012)

 


"E' proletarizzato colui il quale perde il suo sapere: il produttore proletario perde il suo saper-fare, passato nella macchina, e diviene pura forza lavoro; il consumatore proletario perde il suo saper-vivere, divenuto modo d'impiego, e non è più che un potere d'acquisto"