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mercoledì 10 novembre 2021

CONCESSIONI BALNEARI: DAL CONSIGLIO DI STATO UN SALVAGENTE PER GLI ATTUALI CONCESSIONARI


 

L’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n° 18 del 09 11 2021, si è pronunciata in maniera definitiva sulla questione della proroga legislativa delle concessioni balneari. A decorrere dal 1 gennaio 2024 dunque le attuali concessioni dovranno ritenersi automaticamente decadute, con divieto di proroga automatica all’attuale concessionario ed obbligo di indire una gara pubblica per i futuri affidamenti, estesi anche a soggetti non nazionali.

La decisione certamente danneggia gli attuali concessionari, per i quali però non è esclusa la possibilità di partecipare alle future gare partendo da una posizione più vantaggiosa rispetto agli altri concorrenti.

Nel dettare i criteri per la valutazione dei concorrenti., la stessa sentenza dell’Adunanza Plenaria ha specificato che: “La scelta di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori ed equi è, infatti, essenziale per garantire agli operatori economici l’effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. A tal fine i criteri di selezione dovrebbero dunque riguardare la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori, essere collegati all’oggetto del contratto e figurare nei documenti di gara. Nell’ambito della valutazione della capacità tecnica e professionale potranno, tuttavia, essere individuati criteri che, nel rispetto della par condicio, consentano anche di valorizzare l’esperienza professionale e il know-how acquisito da chi ha già svolto attività di gestione di beni analoghi (e, quindi, anche del concessionario uscente, ma a parità di condizioni con gli altri), anche tenendo conto della capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale; anche tale valorizzazione, peraltro, non potrà tradursi in una sorta di sostanziale preclusione all’accesso al settore di nuovi operatori.

Ulteriori elementi di valutazione dell’offerta potranno riguardare gli standard qualitativi dei servizi (da incrementare rispetto ad eventuali minimi previsti) e sostenibilità sociale e ambientale del piano degli investimenti, in relazione alla tipologia della concessione da gestire.”

Come si vede, anche la professionalità ed affidabilità di chi ha gestito  in precedenza la concessione sarà un criterio rilevante nella selezione dei concessionari.

Sempre con riferimento ai criteri di gara, l’Adunanza Plenaria rinvia espressamente anche all’art. 12 della direttiva 2006/123, secondo il quale bisognerà tener conto “nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario”.

mercoledì 18 agosto 2021

A. Garapon, J. Lassegue: LA GIUSTIZIA DIGITALE (il Mulino - 2021)

 


“Il sistema westfaliano che organizzò l’Europa dal 1648 al 1918 articolava tra loro i diversi ordinamenti giuridici nazionali, attorno al perno centrale costituito dallo Stato, unico soggetto di diritto internazionale, e autore ultimo del diritto interno. Tale equilibrio, che ha impiegato secoli per essere costruito in Europa, oggi crolla innanzitutto per via della globalizzazione, inoltre per la generalizzazione di uno sguardo economico e non più politico sul mondo, così come su qualsiasi relazione umana e, last but not least, per la rivoluzione digitale”

sabato 15 maggio 2021

CONCESSIONI DEMANIALI PER USO TURISTICO: LA DIRETTIVA BOLKESTEIN NON E' UN VINCOLO INSUPERABILE

Si è svolto ieri, in modalità webinar, un interessante convegno patrocinato dalla Società degli Avvocati Amministrativisti Salernitani, dalla Confesercenti e dagli Ordini degli Avvocati di Salerno, Avellino e Vallo della Lucania. Molto autorevoli i relatori, tra i quali l’Avv. Antonio Brancaccio, ed i Presidenti dei T.A.R. di Salerno, Catania e Lecce. Il tema è noto: la Direttiva dell’Unione Europea n° 2006/123/CE (cosiddetta Bolkestein), ritenuta applicabile al rilascio di concessioni demaniali per uso turistico, ha vietato il rinnovo automatico delle concessioni. lo Stato Italiano, dunque, avrebbe dovuto recepire tale direttiva e prevedere nuove modalità con le quali affidare le concessioni pervenute alla data di scadenza. Considerando i problemi scaturenti dalla questione, il nostro Parlamento ha preferito defilarsi e non affrontarla, limitandosi soltanto ad una serie di proroghe delle concessioni scadute, in attesa di tempi migliori. Di diversa opinione sono però stati i Tribunali Amministrativi, i quali hanno ritenuto illegittima tale proroga (anche se prevista dalla legge), perché contraria ad una direttiva (appunto la Bolkestein), dotata di self executing, dunque immediatamente applicabile nel diritto statale e su questo prevalente. Tra i Tribunali Amministrativi chiamati a pronunciarsi sulla vicenda si segnala come eccezione la decisione del T.A.R. Lecce, l’unico sinora a ritenere che la direttiva Bolkestein non può imporsi sulla legge nazionale, e che dunque i Comuni devono riconoscere ai concessionari la proroga legale. Il convegno ha fatto emergere numerosi elementi di interesse e di futura discussione, che sicuramente alimenteranno il dibattito sulla materia ed influenzeranno le future posizioni di Parlamento, Governo, Magistratura ed Enti Locali; segnalo quelle che mi sono parse più evidenti: 

A. la direttiva Bolkestein riguarda l’affidamento di quelle risorse che possiedano entrambe queste caratteristiche: 
 1) scarsità; 
2) interesse tranfrontaliero; 
Si pone allora il problema di verificare se, in tutti i Comuni d’Italia, tutti gli arenili presentino entrambe tali caratteristiche, mancando le quali la Bolkestein risulterebbe inapplicabile; 

B. la direttiva Bolkestein non contiene una disciplina per il rilascio delle concessioni, sempre rimessa al legislatore nazionale e regionale, che dovrà indicare i criteri per valutare le richieste dei concessionari. Tra questi criteri non può escludersi rientri l’affidabilità imprenditoriale del richiedente che, in molti casi, è avvalorata dai risultati cui è pervenuto nella sua esperienza di concessionario; 

C. la direttiva vieta una proroga generalizzata ed indiscriminata; ciò non esclude che, per particolari e certificate circostanze, le autorità amministrative possano riconoscere l’opportunità di proroghe limitate; 

Mi fermo a questi punti perchè già fanno intravedere le possibili soluzioni della questione, in attesa di un intervento risolutivo da parte del nostro Parlamento. Aggiungo solo l’annotazione dell’Avv. Brancaccio, come sempre illuminante, sulla Spagna, dove le concessioni di arenili non si rinnovano automaticamente… però hanno una durata che può arrivare a 99 anni! 
Non so se il convegno sia stato registrato per un accesso pubblico: se lo fosse, consiglio agli interessati di ascoltarlo.