Powered By Blogger

venerdì 14 settembre 2018

COSAP - TASSAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI - GIUDICATO TRIBUTARIO ESTERNO (Corte d'Appello di Salerno n. 1304/2018)


La sentenza di merito recepisce il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità (in particolare:  Cass. Civ., sezz. Unn. 16 06 2006 n. 13916), secondo il quale il  processo tributario non si esaurisce in un “giudizio sull’atto”, avendo invece ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo del contribuente ed estendendosi dunque al merito e quindi all’accertamento del rapporto. Dunque “l’impugnazione davanti al giudice tributario attribuisce a quest’ultimo la cognizione non solo dell’atto, come nell’ipotesi di –impugnazione annullamento-, orientata unicamente all’eliminazione dell’atto, ma anche del rapporto tributario, trattandosi di una cd,  –impugnazione merito-, perché diretta alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva (nella specie) dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria, (…) Sicchè una volta stabilito che il processo tributario non è solo un giudizio sull’atto, si deve escludere che il giudicato esaurisca  i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio in esito al quale si è formato e se ne deve ammettere una potenziale capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti, secondo regole non dissimili – nei limiti della specificità tributaria – da quelle che disciplinano l’efficacia del giudicato esterno nel processo civile”.
Le medesime Sezioni Unite della Cassazione hanno evidenziato che nell’obbligazione tributaria “vi sono elementi costituitivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluratlità di periodi d’imposta. Così lo sono, ad es., le qualificazioni giuridiche che individuano vere e proprie situazioni di fatto (…) assunte dal legislatore quali elementi preliminari per l’applicazione di una specifica disciplina tributaria e per la determinazione in concreto dell’obbligazione per una pluralità di periodi d’imposta (a valere cioè fino a quando quella qualificazione non sia venuta meno fattualmente) … E’ innegabile che tali elementi, per la loro caratteristica di eccedere il limitato arco temporale del periodo d’imposta assunto dalla norma tributaria per la determinazione del dovuto, rimanendo costanti per più periodi, e per la loro pregiudizialità nella costituzione della medesima fattispecie tributaria oggetto del giudizio relativo ad ogni singolo periodo d’imposta, possono essere oggetto di accertamento e l’eventuale giudicato formatosi in un giudizio relativo ad ogni singolo periodo d’imposta può (e deve) avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per altro periodo d’imposta. Altrimenti si verrebbe a porre in discussione lo stesso principio di effettività della tutela, alla cui asseverazione risponde la cd. –efficacia regolamentare del giudicato- (e del giudicato tributario in particolare), in base alla quale il primo giudicato (…) è idoneo a condizionare ogni successivo giudizio, immutata restando la situazione fattuale e normativa. (…) in buona sostanza si tratta di evitare una eccessiva enfatizzazione delle autonomie dei periodi d’imposta,  privilegiando la possibile considerazione unitaria del tributo (periodico) dettata dalla sua stessa ciclicità, nel rispetto, sul piano sostanziale, del principio di ragionevolezza e, sul piano processuale, del principio della effettività della tutela.”
Nella fattispecie oggetto del giudizio d’appello, il giudice di primo grado aveva appunto violato il principio del “giudicato tributario esterno”, negando alla situazione di fatto accertata nel giudizio tributario l’efficacia preclusiva in altri giudizi tra le medesime parti per il medesimo tributo.
In particolare, nel giudizio tributario tra le medesime parti del presente appello si era accertata l’insussistenza di occupazione di suolo pubblico e tale accertamento deve ritenersi vincolante per le parti anche per i periodi d’imposta successivi a quello oggetto del giudicato tributario.

 
 
 






mercoledì 29 agosto 2018

DIVISIONE EREDITARIA: efficacia della scrittura privata; disconoscimento tardivo della sottoscrizione; rinuncia all’eredità e comportamenti incompatibili; (TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA n. 303/2018)



La sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, ribadisce alcuni principi in materia di divisione ereditaria.
Viene pertanto confermato come debba considerarsi definitiva la divisione effettuata con scrittura privata, pur quando la stessa necessiti di un'ulteriore formalizzazione in atto pubblico in funzione della trascrizione e delle volture catastali (Cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II,  26 01 2010 n. 1557 e 29 03 2001, n. 4635).
Con riferimento al mancato disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata, viene richiamato il costante orientamento di legittimità, secondo il quale l’art. 2719 c.c., esigendo l’espresso disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche, si riferisce tanto al disconoscimento della conformità tra copia ed originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Ad entrambi i disconoscimenti è applicabile la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., dunque la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cfr, ex multis, Cass. Civ., sez. II, Ordinanza 16 01 2018 n. 882).
Con riferimento invece alla intervenuta rinuncia all’eredità di erede che, successivamente, sottoscriva una scrittura privata di divisione ereditaria, viene ribadito il principio secondo il quale "la rinunzia all'eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il disposto dell'art. 525 c.c. e non è, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria” (v. Cass. civ. Sez. VI - 2, 04-07-2016, n. 13599 nonché Cass. 18 aprile 2012 n. 6070).   






giovedì 16 agosto 2018

CARTINE (13): Leonardo Sciascia, "Il giorno della civetta"

“Io ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l’umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie:
gli uomini,
i mezz’uomini,
gli ominicchi,
i (con rispetto parlando) pigliainculo,
e i quaqquaraquà.
Pochissimi gli uomini;
i mezzuomini pochi, chè mi contenterei l’umanità si fermasse ai mezz’uomini.
E invece no, scende ancora più giù,
agli ominicchi: che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi.
E ancora più giù: 
i pigliainculo, che vanno diventando un esercito.

E infine i quaqquaraquà: che dovrebbero vivere con le anatre nelle pozzanghere, chè la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle anatre”