Nel giudizio deciso con l'allegata sentenza il ricorrente, a fondamento della propria richiesta di essere ammesso
al concorso in fattispecie, aveva prospetto una peculiare interpretazione degli
allegati al D.M. 31 01 1998, che escludono espressamente dalla partecipazione ai concorsi
per la disciplina di chirurgia generale gli specializzati in chirurgia toracica
mentre ammettono ai concorsi per chirurgia toracica gli specializzati in
chirurgia generale.
Ad opinione del ricorrente questa diversa considerazione delle
affinità che intercorrono tra le due discipline chirurgiche, l’una generale,
l’altra settoriale, rappresenterebbe una violazione dei principi costituzionali
di imparzialità e razionalità.
L’Amministrazione resistente eccepisce che le norme in fattispecie, e
l’ interpretazione adottata, non determinano alcuna discriminazione né
contraddizione, costituendo anzi una
scelta razionale del legislatore che, con riferimento alla selezione dei
dirigenti medici, ha considerato il possesso del titolo specialistico quale
attestazione di adeguata conoscenza teorico-pratica della disciplina a
concorso.
Per
questa ragione si è statuito che potessero concorrere per ciascuna disciplina
solo i medici in possesso della specifica specializzazione ovvero di
specializzazione qualificata come affine, rinviando, per questa valutazione di
affinità, non alle scelte discrezionali delle singole commissioni esaminatrici
ma alla elencazione tassativa fornita dallo stesso legislatore con D.M. del 31
01 98 e redatta sulla base di una puntuale comparazione dei programmi di studio
di ogni corso.
In conseguenza di tali valutazioni, il legislatore ha concluso che la
specializzazione in chirurgia generale presuppone una adeguata conoscenza anche
della materia della chirurgia toracica, mentre, per la relazione logica tra genus
e species, la
specializzazione in chirurgia toracica non
richiede una adeguata conoscenza delle altre materie ascritte alla
chirurgia generale, quali la chirurgia pediatrica, la chirurgia vascolare o
l’urologia.
Nessuna eccezione di illogicità o irragionevolezza può essere mossa ad
un tale criterio, che, nel garantire la corrispondenza tra la specializzazione
ed i settori specifici di attività professionale, valorizza i titoli di studio
conseguiti.
Al contrario, è proprio l’interpretazione innovativa proposta dal
ricorrente ad essere irragionevole e letteralmente contra legem: in essa
il concetto di affinità viene confuso con quello di uguaglianza, nell’intento
di attribuire agli specifici giudizi
tecnico-discrezionali elaborati dal legislatore una sorta di “proprietà
transitiva” che ne consenta la intercambiabilità, ma il risultato è palesemente illogico, tanto che, se influisse
sulla scelta dei dirigenti sanitari, pregiudicherebbe l’interesse pubblico alla
tutela della salute.
E’
importante infatti sottolineare che, nella tabella delle specializzazioni in
discipline affini allegata al D.M. 31 01 98, se per chirurgia generale non sono
previste discipline affini, la stessa specializzazione in chirurgia generale
ammette, per affinità, alla partecipazione, oltre che ai concorsi per chirurgia
toracica, anche a quelli per chirurgia pediatrica, chirurgia plastica, chirurgia vascolare, urologia.
Ove dunque si ammettessero a partecipare al concorso per dirigente in
chirurgia generale anche gli specializzati in chirurgia toracica, per effetto
della “reciproca affinità” invocata dal ricorrente, dovrebbero
ugualmente ammettersi anche gli specializzati nelle altre discipline settoriali
sopra indicate: dunque anche gli specializzati in chirurgia pediatrica o in
chirurgia plastica potrebbero concorrere per i posti di dirigente medico in
chirurgia generale.
Inoltre l’esatta applicazione di un tale criterio imporrebbe di
considerare affini tra loro queste specializzazioni e di ammettere gli
specializzati a partecipare ad ognuna di queste discipline.
Infine, conseguenza questa che ci auguriamo più paradossale che
realistica, si prospetterebbe l’ipotesi di dirigenti della chirurgia generale
che, seppure specializzati esclusivamente in chirurgia toracica, siano responsabili
anche della urologia, disciplina che, in tutta evidenza, è assai distante e
differente dalla loro specializzazione.
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