Powered By Blogger

martedì 19 gennaio 2016

mancata equipollenza tra chirugia generale e chirurgia toracica


Nel giudizio deciso con l'allegata sentenza il ricorrente, a fondamento della propria richiesta di essere ammesso al concorso in fattispecie, aveva prospetto una peculiare interpretazione degli allegati al D.M. 31 01 1998,  che escludono  espressamente dalla partecipazione ai concorsi per la disciplina di chirurgia generale gli specializzati in chirurgia toracica mentre ammettono ai concorsi per chirurgia toracica gli specializzati in chirurgia generale.

Ad opinione del ricorrente questa diversa considerazione delle affinità che intercorrono tra le due discipline chirurgiche, l’una generale, l’altra settoriale, rappresenterebbe una violazione dei principi costituzionali di imparzialità e razionalità.

L’Amministrazione resistente eccepisce che le norme in fattispecie, e l’ interpretazione adottata, non determinano alcuna discriminazione né contraddizione, costituendo anzi una  scelta razionale del legislatore che, con riferimento alla selezione dei dirigenti medici, ha considerato il possesso del titolo specialistico quale attestazione di adeguata conoscenza teorico-pratica della disciplina a concorso.

Per questa ragione si è statuito che potessero concorrere per ciascuna disciplina solo i medici in possesso della specifica specializzazione ovvero di specializzazione qualificata come affine, rinviando, per questa valutazione di affinità, non alle scelte discrezionali delle singole commissioni esaminatrici ma alla elencazione tassativa fornita dallo stesso legislatore con D.M. del 31 01 98 e redatta sulla base di una puntuale comparazione dei programmi di studio di ogni corso.

In conseguenza di tali valutazioni, il legislatore ha concluso che la specializzazione in chirurgia generale presuppone una adeguata conoscenza anche della materia della chirurgia toracica, mentre, per la relazione logica tra genus e species, la specializzazione in chirurgia toracica non  richiede una adeguata conoscenza delle altre materie ascritte alla chirurgia generale, quali la chirurgia pediatrica, la chirurgia vascolare o l’urologia.

Nessuna eccezione di illogicità o irragionevolezza può essere mossa ad un tale criterio, che, nel garantire la corrispondenza tra la specializzazione ed i settori specifici di attività professionale, valorizza i titoli di studio conseguiti.

Al contrario, è proprio l’interpretazione innovativa proposta dal ricorrente ad essere irragionevole e letteralmente contra legem: in essa il concetto di affinità viene confuso con quello di uguaglianza, nell’intento di  attribuire agli specifici giudizi tecnico-discrezionali elaborati dal legislatore una sorta di “proprietà transitiva” che ne consenta la intercambiabilità, ma il risultato è  palesemente illogico, tanto che, se influisse sulla scelta dei dirigenti sanitari, pregiudicherebbe l’interesse pubblico alla tutela della salute.

E’ importante infatti sottolineare che, nella tabella delle specializzazioni in discipline affini allegata al D.M. 31 01 98, se per chirurgia generale non sono previste discipline affini, la stessa specializzazione in chirurgia generale ammette, per affinità, alla partecipazione, oltre che ai concorsi per chirurgia toracica, anche a quelli per chirurgia pediatrica,  chirurgia plastica,  chirurgia vascolare,  urologia.

Ove dunque si ammettessero a partecipare al concorso per dirigente in chirurgia generale anche gli specializzati in chirurgia toracica, per effetto della “reciproca affinità” invocata dal ricorrente, dovrebbero ugualmente ammettersi anche gli specializzati nelle altre discipline settoriali sopra indicate: dunque anche gli specializzati in chirurgia pediatrica o in chirurgia plastica potrebbero concorrere per i posti di dirigente medico in chirurgia generale.

Inoltre l’esatta applicazione di un tale criterio imporrebbe di considerare affini tra loro queste specializzazioni e di ammettere gli specializzati a partecipare ad ognuna di queste discipline.

Infine, conseguenza questa che ci auguriamo più paradossale che realistica, si prospetterebbe l’ipotesi di dirigenti della chirurgia generale che, seppure specializzati esclusivamente in chirurgia toracica, siano responsabili anche della urologia, disciplina che, in tutta evidenza, è assai distante e differente dalla loro specializzazione.



 

Nessun commento:

Posta un commento

se vuoi commentare puoi utilizzare questo spazio