Powered By Blogger

martedì 13 novembre 2018

ILLEGITTIMA LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE NON SUSSISTONO FONDATI ELEMENTI DI EVIDENTE RESPONSABILITA’ (Giudice di Pace di Agropoli n. 997/2018)








La sentenza chiarisce la distinzione tra le ipotesi di violazione al codice della strada che costituiscono di per sè reato (per le quali la sospensione della patente è un atto dovuto) ed altre ipotesi, in cui l’irrogazione delle sanzioni è subordinata a più approfondito accertamento fattuale.
Nella fattispecie concreta l’opponente era rimasta coinvolta in un incidente stradale ma senza alcuna responsabilità nella causazione del sinistro: gli stessi agenti accertatori, intervenuti immediatamente sui luoghi, non avevano contestato alcuna infrazione del codice stradale, precisando nella verbalizzazione che si trattava di un “sinistro di particolare complessità, la cui esatta dinamica non sia immediatamente definibile”. Effettuavano tuttavia il ritiro precauzionale della patente di guida.
Con successivo decreto prefettizio veniva irrogata la sanzione amministrativa  della sospensione della patente di guida per la durata di anni 3.
Un tale provvedimento viola l’art 223 comma 2 D.Lvo 285/1992 che, nel disciplinare la sanzione amministrativa del ritiro della patente, ha introdotto due distinti procedimenti che riguardano, rispettivamente: 
a) le ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente (art 223 comma 1);
b) le ipotesi in cui ricorrano i presupposti di cui agli art. 589bis (omicidio stradale) e 590bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime), disciplinate dal successivo comma 2; 
E appunto il comma 2 dell’art 223 statuisce che “il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni”.
C’è dunque una chiara distinzione tra la sospensione cautelare come “atto dovuto” (comma 1) e la sospensione cautelare connessa a fattispecie con danni alle persone (comma 2), che, per la maggiore gravità della sanzione massima irrogabile (cinque anni anziché due) e per la minore evidenza della prova acquisibile dagli accertatori, è condizionata ad un preventivo accertamento di elementi “fondati” ed “evidenti” riferibili alla responsabilità del conducente assoggettato alla sanzione (così Cass. Civ., sez. I, 09 05 2002 n° 6639).  
Nella fattispecie in esame non ricorrevano le condizioni per l’applicazione della sanzione amministrativa, proprio perchè  non era stata contestata dagli accertatori alcuna violazione del codice della strada.

lunedì 12 novembre 2018

OTTEMPERANZA TRIBUTARIA (a Castellabate un Commissario per la restituzione della Tassa Rifiuti)






L’ordinanza n° 2308 del 27 09 2018 della Commissione Tributaria della Campania è applicativa dell’art. 69 D.Lgs 546/1992, nella formulazione successiva al D.Lgs. 156/2015 (in vigore dal 1 giugno 2016), norma che ha introdotto la immediata esecutività delle sentenze tributarie di condanna al pagamento in favore del contribuente, anche prima del loro passaggio in giudicato.
L’esecuzione viene realizzata mediante la nomina di un Commissario ad acta, incaricato di tutti i successivi adempimenti.
Nei chiarimenti sulla riforma del processo tributario, forniti dall’Agenzia dell’Entrate con la circolare n° 38/E 2015 del 29 12 2015, è ben specificato che “In ordine ai giudizi aventi ad oggetto un diniego espresso o tacito alla restituzione di quanto spontaneamente versato è stabilita l‘immediata esecutività della sentenza favorevole al contribuente che, di conseguenza, non dovrà più attendere il passaggio in giudicato della sentenza per ottenere il rimborso. Come già evidenziato a commento dell’art. 15, l’immediata esecutività opera anche in caso di condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di lite”.
La decorrenza per l’applicabilità della suddetta norma deve individuarsi nella data di proposizione del ricorso di ottemperanza (Vedi C.T.R. Veneto, sez. II, Ord. 16 01 2018; C.T.R. Lombardia, Milano, sez. X, 28 09 2017).
Circa le modalità per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, l’art. 68 del D.Lgs. 546/1992 (come novellato anch’esso dal D.Lgs. 156/2015), ha previsto che  Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.”
La già richiamata circolare dell’Agenzia dell’Entrate n° 38/E 2015 del 29 12 2015, ha anche specificato che “con la riforma degli articoli 68, 69 e 70, è stato previsto un rimedio processuale unico all’eventuale inadempienza dell’Ufficio nell’esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o provvisorie. Il contribuente, infatti, in caso di inerzia dell’Ufficio, ai sensi dell’articolo 68, comma 2 e dell’articolo 69, comma 5, può ricorrere unicamente al rimedio dell’ottemperanza a norma del successivo articolo 70.”
La disciplina applicabile alle ipotesi di inottemperanza sarà dunque unicamente quella di cui al novellato D.Lgs. 546/1992 che condiziona l’esperibilità del ricorso per ottemperanza unicamente al decorso di novanta giorni dalla notificazione della sentenza all’Ente inadempiente. Sono escluse ulteriori e diverse procedure esecutive, quale quella disciplinata dal codice di procedura civile.


sabato 10 novembre 2018

Ma possono gli avvocati risolvere i problemi dei Tribunali? (il caso Vallo della Lucania)


Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania ha fissato al prossimo 16 novembre l’assemblea degli iscritti, per discutere sui disservizi che pregiudicano la regolare attività del Tribunale.

Gli incontri tra colleghi sono sempre interessanti e formativi,  a volte può dubitarsi  possano conseguire immediati effetti pratici,  non per incapacità degli interessati, ma per la posizione marginale che occupano nell’amministrazione giudiziaria.

Ad esempio: nella convocazione non si valuta positivamente il recente provvedimento con il quale un magistrato ha fissato le proprie udienze in orario pomeridiano; ritengo invece che questo provvedimento andrebbe elogiato perché dimostra una chiarezza ed una autorevolezza cui gli avvocati dovrebbero aspirare.

Chiarezza, perché il magistrato sfugge dalle comode posizioni di una regolarità solo apparente ed illustra, senza fraintendimenti o riserve, l’impossibilità concreta di affrontare nei modi usuali situazioni eccezionali.

Autorevolezza, perché esibisce un potere normativo sull’organizzazione giudiziaria che all’avvocato è invece precluso.

Non sono esperto in materia, ma dubito che il singolo avvocato o le sue rappresentanze locali e nazionali potrebbero ottenere, anche per eventualità straordinarie, quello spostamento degli orari d’udienza che, come dimostrato, può invece essere realizzato dal singolo magistrato.

Forse allora il problema da porsi, in una prospettiva più ampia, è quello di munire il libero professionista forense di un ruolo più incisivo nell’organizzazione e nella politica giudiziaria.

Il Consiglio Nazionale Forense ha proposto di dare rilievo Costituzionale all’Avvocatura: obiettivo da condividere, purchè non si riduca all’ enunciazione di un principio astratto ma determini prerogative nuove, rilevanti, e concrete.

Vorrei ricordare che l’attività degli avvocati è l’indispensabile nucleo vitale dell’Amministrazione giudiziaria: viene spesso sbeffeggiata come frenesia da azzeccagarbugli quell’attività fatta di citazioni, ricorsi, querele e difese d’ufficio senza la quale, però, non vi sarebbe necessità di alcuna udienza, ma nemmeno di cancellieri o magistrati: i Tribunali risulterebbero completamente inattivi e potrebbe serenamente procedersi alla loro soppressione.

Forse ne risulterebbe soppressa anche la Giustizia, ma quella, già si sa che è solo un’utopia.