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lunedì 12 novembre 2018

OTTEMPERANZA TRIBUTARIA (a Castellabate un Commissario per la restituzione della Tassa Rifiuti)






L’ordinanza n° 2308 del 27 09 2018 della Commissione Tributaria della Campania è applicativa dell’art. 69 D.Lgs 546/1992, nella formulazione successiva al D.Lgs. 156/2015 (in vigore dal 1 giugno 2016), norma che ha introdotto la immediata esecutività delle sentenze tributarie di condanna al pagamento in favore del contribuente, anche prima del loro passaggio in giudicato.
L’esecuzione viene realizzata mediante la nomina di un Commissario ad acta, incaricato di tutti i successivi adempimenti.
Nei chiarimenti sulla riforma del processo tributario, forniti dall’Agenzia dell’Entrate con la circolare n° 38/E 2015 del 29 12 2015, è ben specificato che “In ordine ai giudizi aventi ad oggetto un diniego espresso o tacito alla restituzione di quanto spontaneamente versato è stabilita l‘immediata esecutività della sentenza favorevole al contribuente che, di conseguenza, non dovrà più attendere il passaggio in giudicato della sentenza per ottenere il rimborso. Come già evidenziato a commento dell’art. 15, l’immediata esecutività opera anche in caso di condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di lite”.
La decorrenza per l’applicabilità della suddetta norma deve individuarsi nella data di proposizione del ricorso di ottemperanza (Vedi C.T.R. Veneto, sez. II, Ord. 16 01 2018; C.T.R. Lombardia, Milano, sez. X, 28 09 2017).
Circa le modalità per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, l’art. 68 del D.Lgs. 546/1992 (come novellato anch’esso dal D.Lgs. 156/2015), ha previsto che  Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.”
La già richiamata circolare dell’Agenzia dell’Entrate n° 38/E 2015 del 29 12 2015, ha anche specificato che “con la riforma degli articoli 68, 69 e 70, è stato previsto un rimedio processuale unico all’eventuale inadempienza dell’Ufficio nell’esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o provvisorie. Il contribuente, infatti, in caso di inerzia dell’Ufficio, ai sensi dell’articolo 68, comma 2 e dell’articolo 69, comma 5, può ricorrere unicamente al rimedio dell’ottemperanza a norma del successivo articolo 70.”
La disciplina applicabile alle ipotesi di inottemperanza sarà dunque unicamente quella di cui al novellato D.Lgs. 546/1992 che condiziona l’esperibilità del ricorso per ottemperanza unicamente al decorso di novanta giorni dalla notificazione della sentenza all’Ente inadempiente. Sono escluse ulteriori e diverse procedure esecutive, quale quella disciplinata dal codice di procedura civile.


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