L’ordinanza n° 2308 del 27 09 2018 della
Commissione Tributaria della Campania è applicativa dell’art. 69 D.Lgs 546/1992,
nella formulazione successiva al D.Lgs. 156/2015 (in vigore dal 1 giugno 2016),
norma che ha introdotto la immediata esecutività delle sentenze tributarie di
condanna al pagamento in favore del contribuente, anche prima del loro
passaggio in giudicato.
L’esecuzione viene realizzata mediante
la nomina di un Commissario ad acta, incaricato di tutti i successivi
adempimenti.
Nei chiarimenti sulla riforma del
processo tributario, forniti dall’Agenzia dell’Entrate con la circolare n° 38/E 2015 del 29 12 2015,
è ben specificato che “In ordine ai
giudizi aventi ad oggetto un diniego espresso o tacito alla restituzione di
quanto spontaneamente versato è stabilita l‘immediata esecutività della
sentenza favorevole al contribuente che, di conseguenza, non dovrà più attendere il passaggio in giudicato della sentenza per
ottenere il rimborso. Come già evidenziato a commento dell’art. 15, l’immediata esecutività opera anche in caso
di condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di lite”.
La decorrenza per l’applicabilità della
suddetta norma deve individuarsi nella data di proposizione del ricorso di
ottemperanza (Vedi C.T.R. Veneto, sez. II, Ord. 16 01 2018; C.T.R. Lombardia,
Milano, sez. X, 28 09 2017).
Circa le
modalità per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, l’art. 68 del D.Lgs.
546/1992 (come novellato anch’esso dal D.Lgs. 156/2015), ha previsto che “Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in
eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione
tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro
novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può
richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione
tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi,
alla commissione tributaria regionale.”
La già
richiamata circolare dell’Agenzia dell’Entrate n° 38/E 2015 del 29 12 2015, ha
anche specificato che “con la riforma
degli articoli 68, 69 e 70, è stato previsto un rimedio processuale unico all’eventuale inadempienza
dell’Ufficio nell’esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o
provvisorie. Il contribuente, infatti, in caso di inerzia dell’Ufficio, ai
sensi dell’articolo 68, comma 2 e dell’articolo 69, comma 5, può ricorrere unicamente al rimedio
dell’ottemperanza a norma del successivo articolo 70.”
La disciplina
applicabile alle ipotesi di inottemperanza sarà dunque unicamente quella di cui
al novellato D.Lgs. 546/1992 che condiziona l’esperibilità del ricorso per
ottemperanza unicamente al decorso di novanta giorni dalla notificazione della
sentenza all’Ente inadempiente. Sono escluse ulteriori e diverse procedure
esecutive, quale quella disciplinata dal codice di procedura civile.
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