Powered By Blogger

lunedì 1 aprile 2019

ESONERO DA RESPONSABILITA’ PER IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE





Non è infrequente che le Procure della Repubblica contestino il reato di abuso d’ufficio ai consiglieri comunali in riferimento all’approvazione del rendiconto di gestione, ipotizzando che l’approvazione di un documento viziato da irregolarità contabili avrebbe lo scopo di impedire la declaratoria di dissesto ed il conseguente commissariamento dell’Ente, dunque la destituzione dei consiglieri dal loro incarico.
Ma la ricostruzione della normativa sulle competenze e responsabilità degli amministratori comunali chiarisce come la suddetta ipotesi sia infondata.
La disciplina sulla formazione  del rendiconto di gestione è contenuta negli artt. 227 e segg. del D.Lvo 267/2000 (T.U. Enti Locali), dove è previsto il seguente iter procedimentale:
  • la Giunta comunale approva lo schema del rendiconto di gestione;
  • lo schema approvato viene trasmesso ai Consiglieri comunali almeno 20 giorni prima della sessione consiliare;
  • l’organo di revisione contabile predispone una relazione sul rendiconto;
  • il Consiglio comunale delibera sul rendiconto entro il 30 aprile;
Dalla normativa in esame risulta che i componenti del Consiglio comunale non svolgono alcuna attività idonea a determinare la formazione del rendiconto (affidata esclusivamente alla Giunta Comunale) né, tantomeno, il giudizio sulla regolarità contabile, rimesso ai revisori dei conti, che lo esprimono nella relazione.
I revisori dei conti sono infatti tenuti a:
  • attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione (art. 239 comma 1 lettera d) D.Lvo 267/2000);
  • riferire all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione (art. 239 comma 1 lettera e) D.Lvo 267/2000);
  • rispondere della veridicità delle proprie attestazioni ed adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario (art. 240 D.Vo 267/2000);
Il Consiglio comunale non interviene dunque nella formazione del documento contabile, ma è chiamato solo a formalizzare le scelte operate dalla Giunta, potendo riscontare eventuali irregolarità solo attraverso la relazione predisposta dall’organo di revisione, munito della necessaria competenza tecnica.
E’ per tale ragione che la Giurisdizione contabile esclude la responsabilità amministrativa dei componenti del Consiglio comunale nell’attività di deliberazione dei bilanci, qualificandola come atto politico formale di approvazione delle scelte operate dall’organo esecutivo, tale da non determinare un’adesione o un coinvolgimento sulle poste rappresentate (V. Corte dei Conti, sez. II, 15 03 1996 n. 9/A e Sez. Puglia, 19 05 1994 n. 45).
Inoltre, la mancata approvazione del rendiconto di gestione  non influisce direttamente sulla dichiarazione di dissesto dell’Ente, che è procedura del tutto distinta.
Stabilisce infatti l’art. 244 D.L.vo 267/2000 che “Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte
Si consideri anche che la dichiarazione di dissesto non comporta la decadenza degli organi istituzionali, i quali sono, invece,  proprio i soggetti obbligati alle procedure di risanamento (Cfr. artt. 245 e segg. D.L.vo 267/2000)
E’ dunque fuorviante confondere le procedure di dissesto finanziario con quelle conseguenti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione, che, in ogni caso, non producono affatto l’immediato scioglimento del consiglio comunale.
L’art. 141, comma 2,  D.Lvo 267/2000 prevede infatti che “quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.”
Pertanto, la mancata deliberazione del consuntivo produce solo un intervento sollecitatorio all’approvazione in un termine non superiore a 20 giorni e, solo in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario incaricato della sola deliberazione del rendiconto, con successivo avvio della procedura di scioglimento del consiglio.
La giurisprudenza amministrativa ha ben chiarito che “tutta la procedura prevista nell’art. 141, comma 2 D.Lvo 267/2000 è essenzialmente finalizzata a sollecitare l’approvazione del rendiconto di gestione da parte del competente organo consiliare, ponendosi l’intervento sostitutivo come estrema misura sanzionatoria (…) in altre parole, l’inosservanza del termine di legge per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del rendiconto di gestione non ha come conseguenza automatica lo scioglimento dello stesso, ma comporta l’apertura di un procedimento sollecitatorio, caratterizzato dall’assegnazione di un ulteriore termine acceleratorio, che può anche condurre all’adozione della grave misura dello scioglimento, ma solo a seguito della constatata inadempienza all’intimazione puntuale ed ultimativa dell’autorità prefettizia, che attesti l’impossibilità o la riottosità del Consiglio a procedere all’approvazione del documento contabile anche oltre il termine assegnato” (Così T.A.R. Campania, sez. I, 22 09 2015 n. 4584 ; V. ANCHE TAR MARCHE, Ancona, sez. I, 07 07 2014 n. 704).

E’ sulla scorta di queste considerazioni che la giurisprudenza penale di legittimità, con riferimento al reato ex art. 323 c.p., ha escluso la sussistenza del dolo intenzionale in riferimento all’approvazione di un rendiconto viziato, “giacchè neppure lo scioglimento dell’organo elettivo è evento automaticamente certo, essendo prevista dal Dal D.Lvo 267/200 art. 141 comma 2, nell’ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio, una complessa procedura, che implica una serie di attività a di adempimenti e di possibilità di arresto della medesima procedura” (Cass. Pen., sez. VI, 11 07 2012 n. 27604 ).

Nessun commento:

Posta un commento

se vuoi commentare puoi utilizzare questo spazio