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sabato 10 novembre 2018

Ma possono gli avvocati risolvere i problemi dei Tribunali? (il caso Vallo della Lucania)


Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania ha fissato al prossimo 16 novembre l’assemblea degli iscritti, per discutere sui disservizi che pregiudicano la regolare attività del Tribunale.

Gli incontri tra colleghi sono sempre interessanti e formativi,  a volte può dubitarsi  possano conseguire immediati effetti pratici,  non per incapacità degli interessati, ma per la posizione marginale che occupano nell’amministrazione giudiziaria.

Ad esempio: nella convocazione non si valuta positivamente il recente provvedimento con il quale un magistrato ha fissato le proprie udienze in orario pomeridiano; ritengo invece che questo provvedimento andrebbe elogiato perché dimostra una chiarezza ed una autorevolezza cui gli avvocati dovrebbero aspirare.

Chiarezza, perché il magistrato sfugge dalle comode posizioni di una regolarità solo apparente ed illustra, senza fraintendimenti o riserve, l’impossibilità concreta di affrontare nei modi usuali situazioni eccezionali.

Autorevolezza, perché esibisce un potere normativo sull’organizzazione giudiziaria che all’avvocato è invece precluso.

Non sono esperto in materia, ma dubito che il singolo avvocato o le sue rappresentanze locali e nazionali potrebbero ottenere, anche per eventualità straordinarie, quello spostamento degli orari d’udienza che, come dimostrato, può invece essere realizzato dal singolo magistrato.

Forse allora il problema da porsi, in una prospettiva più ampia, è quello di munire il libero professionista forense di un ruolo più incisivo nell’organizzazione e nella politica giudiziaria.

Il Consiglio Nazionale Forense ha proposto di dare rilievo Costituzionale all’Avvocatura: obiettivo da condividere, purchè non si riduca all’ enunciazione di un principio astratto ma determini prerogative nuove, rilevanti, e concrete.

Vorrei ricordare che l’attività degli avvocati è l’indispensabile nucleo vitale dell’Amministrazione giudiziaria: viene spesso sbeffeggiata come frenesia da azzeccagarbugli quell’attività fatta di citazioni, ricorsi, querele e difese d’ufficio senza la quale, però, non vi sarebbe necessità di alcuna udienza, ma nemmeno di cancellieri o magistrati: i Tribunali risulterebbero completamente inattivi e potrebbe serenamente procedersi alla loro soppressione.

Forse ne risulterebbe soppressa anche la Giustizia, ma quella, già si sa che è solo un’utopia.   

venerdì 14 settembre 2018

COSAP - TASSAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI - GIUDICATO TRIBUTARIO ESTERNO (Corte d'Appello di Salerno n. 1304/2018)


La sentenza di merito recepisce il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità (in particolare:  Cass. Civ., sezz. Unn. 16 06 2006 n. 13916), secondo il quale il  processo tributario non si esaurisce in un “giudizio sull’atto”, avendo invece ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo del contribuente ed estendendosi dunque al merito e quindi all’accertamento del rapporto. Dunque “l’impugnazione davanti al giudice tributario attribuisce a quest’ultimo la cognizione non solo dell’atto, come nell’ipotesi di –impugnazione annullamento-, orientata unicamente all’eliminazione dell’atto, ma anche del rapporto tributario, trattandosi di una cd,  –impugnazione merito-, perché diretta alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva (nella specie) dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria, (…) Sicchè una volta stabilito che il processo tributario non è solo un giudizio sull’atto, si deve escludere che il giudicato esaurisca  i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio in esito al quale si è formato e se ne deve ammettere una potenziale capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti, secondo regole non dissimili – nei limiti della specificità tributaria – da quelle che disciplinano l’efficacia del giudicato esterno nel processo civile”.
Le medesime Sezioni Unite della Cassazione hanno evidenziato che nell’obbligazione tributaria “vi sono elementi costituitivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluratlità di periodi d’imposta. Così lo sono, ad es., le qualificazioni giuridiche che individuano vere e proprie situazioni di fatto (…) assunte dal legislatore quali elementi preliminari per l’applicazione di una specifica disciplina tributaria e per la determinazione in concreto dell’obbligazione per una pluralità di periodi d’imposta (a valere cioè fino a quando quella qualificazione non sia venuta meno fattualmente) … E’ innegabile che tali elementi, per la loro caratteristica di eccedere il limitato arco temporale del periodo d’imposta assunto dalla norma tributaria per la determinazione del dovuto, rimanendo costanti per più periodi, e per la loro pregiudizialità nella costituzione della medesima fattispecie tributaria oggetto del giudizio relativo ad ogni singolo periodo d’imposta, possono essere oggetto di accertamento e l’eventuale giudicato formatosi in un giudizio relativo ad ogni singolo periodo d’imposta può (e deve) avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per altro periodo d’imposta. Altrimenti si verrebbe a porre in discussione lo stesso principio di effettività della tutela, alla cui asseverazione risponde la cd. –efficacia regolamentare del giudicato- (e del giudicato tributario in particolare), in base alla quale il primo giudicato (…) è idoneo a condizionare ogni successivo giudizio, immutata restando la situazione fattuale e normativa. (…) in buona sostanza si tratta di evitare una eccessiva enfatizzazione delle autonomie dei periodi d’imposta,  privilegiando la possibile considerazione unitaria del tributo (periodico) dettata dalla sua stessa ciclicità, nel rispetto, sul piano sostanziale, del principio di ragionevolezza e, sul piano processuale, del principio della effettività della tutela.”
Nella fattispecie oggetto del giudizio d’appello, il giudice di primo grado aveva appunto violato il principio del “giudicato tributario esterno”, negando alla situazione di fatto accertata nel giudizio tributario l’efficacia preclusiva in altri giudizi tra le medesime parti per il medesimo tributo.
In particolare, nel giudizio tributario tra le medesime parti del presente appello si era accertata l’insussistenza di occupazione di suolo pubblico e tale accertamento deve ritenersi vincolante per le parti anche per i periodi d’imposta successivi a quello oggetto del giudicato tributario.

 
 
 






mercoledì 29 agosto 2018

DIVISIONE EREDITARIA: efficacia della scrittura privata; disconoscimento tardivo della sottoscrizione; rinuncia all’eredità e comportamenti incompatibili; (TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA n. 303/2018)



La sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, ribadisce alcuni principi in materia di divisione ereditaria.
Viene pertanto confermato come debba considerarsi definitiva la divisione effettuata con scrittura privata, pur quando la stessa necessiti di un'ulteriore formalizzazione in atto pubblico in funzione della trascrizione e delle volture catastali (Cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II,  26 01 2010 n. 1557 e 29 03 2001, n. 4635).
Con riferimento al mancato disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata, viene richiamato il costante orientamento di legittimità, secondo il quale l’art. 2719 c.c., esigendo l’espresso disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche, si riferisce tanto al disconoscimento della conformità tra copia ed originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Ad entrambi i disconoscimenti è applicabile la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., dunque la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cfr, ex multis, Cass. Civ., sez. II, Ordinanza 16 01 2018 n. 882).
Con riferimento invece alla intervenuta rinuncia all’eredità di erede che, successivamente, sottoscriva una scrittura privata di divisione ereditaria, viene ribadito il principio secondo il quale "la rinunzia all'eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il disposto dell'art. 525 c.c. e non è, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria” (v. Cass. civ. Sez. VI - 2, 04-07-2016, n. 13599 nonché Cass. 18 aprile 2012 n. 6070).