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lunedì 1 aprile 2019

ESONERO DA RESPONSABILITA’ PER IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE





Non è infrequente che le Procure della Repubblica contestino il reato di abuso d’ufficio ai consiglieri comunali in riferimento all’approvazione del rendiconto di gestione, ipotizzando che l’approvazione di un documento viziato da irregolarità contabili avrebbe lo scopo di impedire la declaratoria di dissesto ed il conseguente commissariamento dell’Ente, dunque la destituzione dei consiglieri dal loro incarico.
Ma la ricostruzione della normativa sulle competenze e responsabilità degli amministratori comunali chiarisce come la suddetta ipotesi sia infondata.
La disciplina sulla formazione  del rendiconto di gestione è contenuta negli artt. 227 e segg. del D.Lvo 267/2000 (T.U. Enti Locali), dove è previsto il seguente iter procedimentale:
  • la Giunta comunale approva lo schema del rendiconto di gestione;
  • lo schema approvato viene trasmesso ai Consiglieri comunali almeno 20 giorni prima della sessione consiliare;
  • l’organo di revisione contabile predispone una relazione sul rendiconto;
  • il Consiglio comunale delibera sul rendiconto entro il 30 aprile;
Dalla normativa in esame risulta che i componenti del Consiglio comunale non svolgono alcuna attività idonea a determinare la formazione del rendiconto (affidata esclusivamente alla Giunta Comunale) né, tantomeno, il giudizio sulla regolarità contabile, rimesso ai revisori dei conti, che lo esprimono nella relazione.
I revisori dei conti sono infatti tenuti a:
  • attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione (art. 239 comma 1 lettera d) D.Lvo 267/2000);
  • riferire all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione (art. 239 comma 1 lettera e) D.Lvo 267/2000);
  • rispondere della veridicità delle proprie attestazioni ed adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario (art. 240 D.Vo 267/2000);
Il Consiglio comunale non interviene dunque nella formazione del documento contabile, ma è chiamato solo a formalizzare le scelte operate dalla Giunta, potendo riscontare eventuali irregolarità solo attraverso la relazione predisposta dall’organo di revisione, munito della necessaria competenza tecnica.
E’ per tale ragione che la Giurisdizione contabile esclude la responsabilità amministrativa dei componenti del Consiglio comunale nell’attività di deliberazione dei bilanci, qualificandola come atto politico formale di approvazione delle scelte operate dall’organo esecutivo, tale da non determinare un’adesione o un coinvolgimento sulle poste rappresentate (V. Corte dei Conti, sez. II, 15 03 1996 n. 9/A e Sez. Puglia, 19 05 1994 n. 45).
Inoltre, la mancata approvazione del rendiconto di gestione  non influisce direttamente sulla dichiarazione di dissesto dell’Ente, che è procedura del tutto distinta.
Stabilisce infatti l’art. 244 D.L.vo 267/2000 che “Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte”
Si consideri anche che la dichiarazione di dissesto non comporta la decadenza degli organi istituzionali, i quali sono, invece,  proprio i soggetti obbligati alle procedure di risanamento (Cfr. artt. 245 e segg. D.L.vo 267/2000)
E’ dunque fuorviante confondere le procedure di dissesto finanziario con quelle conseguenti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione, che, in ogni caso, non producono affatto l’immediato scioglimento del consiglio comunale.
L’art. 141, comma 2,  D.Lvo 267/2000 prevede infatti che “quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.”
Pertanto, la mancata deliberazione del consuntivo produce solo un intervento sollecitatorio all’approvazione in un termine non superiore a 20 giorni e, solo in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario incaricato della sola deliberazione del rendiconto, con successivo avvio della procedura di scioglimento del consiglio.
La giurisprudenza amministrativa ha ben chiarito che “tutta la procedura prevista nell’art. 141, comma 2 D.Lvo 267/2000 è essenzialmente finalizzata a sollecitare l’approvazione del rendiconto di gestione da parte del competente organo consiliare, ponendosi l’intervento sostitutivo come estrema misura sanzionatoria (…) in altre parole, l’inosservanza del termine di legge per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del rendiconto di gestione non ha come conseguenza automatica lo scioglimento dello stesso, ma comporta l’apertura di un procedimento sollecitatorio, caratterizzato dall’assegnazione di un ulteriore termine acceleratorio, che può anche condurre all’adozione della grave misura dello scioglimento, ma solo a seguito della constatata inadempienza all’intimazione puntuale ed ultimativa dell’autorità prefettizia, che attesti l’impossibilità o la riottosità del Consiglio a procedere all’approvazione del documento contabile anche oltre il termine assegnato” (Così T.A.R. Campania, sez. I, 22 09 2015 n. 4584 ; V. ANCHE TAR MARCHE, Ancona, sez. I, 07 07 2014 n. 704).

E’ sulla scorta di queste considerazioni che la giurisprudenza penale di legittimità, con riferimento al reato ex art. 323 c.p., ha escluso la sussistenza del dolo intenzionale in riferimento all’approvazione di un rendiconto viziato, “giacchè neppure lo scioglimento dell’organo elettivo è evento automaticamente certo, essendo prevista dal Dal D.Lvo 267/200 art. 141 comma 2, nell’ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio, una complessa procedura, che implica una serie di attività a di adempimenti e di possibilità di arresto della medesima procedura” (Cass. Pen., sez. VI, 11 07 2012 n. 27604 ).

martedì 13 novembre 2018

ILLEGITTIMA LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE NON SUSSISTONO FONDATI ELEMENTI DI EVIDENTE RESPONSABILITA’ (Giudice di Pace di Agropoli n. 997/2018)








La sentenza chiarisce la distinzione tra le ipotesi di violazione al codice della strada che costituiscono di per sè reato (per le quali la sospensione della patente è un atto dovuto) ed altre ipotesi, in cui l’irrogazione delle sanzioni è subordinata a più approfondito accertamento fattuale.
Nella fattispecie concreta l’opponente era rimasta coinvolta in un incidente stradale ma senza alcuna responsabilità nella causazione del sinistro: gli stessi agenti accertatori, intervenuti immediatamente sui luoghi, non avevano contestato alcuna infrazione del codice stradale, precisando nella verbalizzazione che si trattava di un “sinistro di particolare complessità, la cui esatta dinamica non sia immediatamente definibile”. Effettuavano tuttavia il ritiro precauzionale della patente di guida.
Con successivo decreto prefettizio veniva irrogata la sanzione amministrativa  della sospensione della patente di guida per la durata di anni 3.
Un tale provvedimento viola l’art 223 comma 2 D.Lvo 285/1992 che, nel disciplinare la sanzione amministrativa del ritiro della patente, ha introdotto due distinti procedimenti che riguardano, rispettivamente: 
a) le ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente (art 223 comma 1);
b) le ipotesi in cui ricorrano i presupposti di cui agli art. 589bis (omicidio stradale) e 590bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime), disciplinate dal successivo comma 2; 
E appunto il comma 2 dell’art 223 statuisce che “il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni”.
C’è dunque una chiara distinzione tra la sospensione cautelare come “atto dovuto” (comma 1) e la sospensione cautelare connessa a fattispecie con danni alle persone (comma 2), che, per la maggiore gravità della sanzione massima irrogabile (cinque anni anziché due) e per la minore evidenza della prova acquisibile dagli accertatori, è condizionata ad un preventivo accertamento di elementi “fondati” ed “evidenti” riferibili alla responsabilità del conducente assoggettato alla sanzione (così Cass. Civ., sez. I, 09 05 2002 n° 6639).  
Nella fattispecie in esame non ricorrevano le condizioni per l’applicazione della sanzione amministrativa, proprio perchè  non era stata contestata dagli accertatori alcuna violazione del codice della strada.

lunedì 12 novembre 2018

OTTEMPERANZA TRIBUTARIA (a Castellabate un Commissario per la restituzione della Tassa Rifiuti)






L’ordinanza n° 2308 del 27 09 2018 della Commissione Tributaria della Campania è applicativa dell’art. 69 D.Lgs 546/1992, nella formulazione successiva al D.Lgs. 156/2015 (in vigore dal 1 giugno 2016), norma che ha introdotto la immediata esecutività delle sentenze tributarie di condanna al pagamento in favore del contribuente, anche prima del loro passaggio in giudicato.
L’esecuzione viene realizzata mediante la nomina di un Commissario ad acta, incaricato di tutti i successivi adempimenti.
Nei chiarimenti sulla riforma del processo tributario, forniti dall’Agenzia dell’Entrate con la circolare n° 38/E 2015 del 29 12 2015, è ben specificato che “In ordine ai giudizi aventi ad oggetto un diniego espresso o tacito alla restituzione di quanto spontaneamente versato è stabilita l‘immediata esecutività della sentenza favorevole al contribuente che, di conseguenza, non dovrà più attendere il passaggio in giudicato della sentenza per ottenere il rimborso. Come già evidenziato a commento dell’art. 15, l’immediata esecutività opera anche in caso di condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di lite”.
La decorrenza per l’applicabilità della suddetta norma deve individuarsi nella data di proposizione del ricorso di ottemperanza (Vedi C.T.R. Veneto, sez. II, Ord. 16 01 2018; C.T.R. Lombardia, Milano, sez. X, 28 09 2017).
Circa le modalità per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, l’art. 68 del D.Lgs. 546/1992 (come novellato anch’esso dal D.Lgs. 156/2015), ha previsto che  “Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.”
La già richiamata circolare dell’Agenzia dell’Entrate n° 38/E 2015 del 29 12 2015, ha anche specificato che “con la riforma degli articoli 68, 69 e 70, è stato previsto un rimedio processuale unico all’eventuale inadempienza dell’Ufficio nell’esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o provvisorie. Il contribuente, infatti, in caso di inerzia dell’Ufficio, ai sensi dell’articolo 68, comma 2 e dell’articolo 69, comma 5, può ricorrere unicamente al rimedio dell’ottemperanza a norma del successivo articolo 70.”
La disciplina applicabile alle ipotesi di inottemperanza sarà dunque unicamente quella di cui al novellato D.Lgs. 546/1992 che condiziona l’esperibilità del ricorso per ottemperanza unicamente al decorso di novanta giorni dalla notificazione della sentenza all’Ente inadempiente. Sono escluse ulteriori e diverse procedure esecutive, quale quella disciplinata dal codice di procedura civile.