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martedì 13 novembre 2018

ILLEGITTIMA LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE NON SUSSISTONO FONDATI ELEMENTI DI EVIDENTE RESPONSABILITA’ (Giudice di Pace di Agropoli n. 997/2018)








La sentenza chiarisce la distinzione tra le ipotesi di violazione al codice della strada che costituiscono di per sè reato (per le quali la sospensione della patente è un atto dovuto) ed altre ipotesi, in cui l’irrogazione delle sanzioni è subordinata a più approfondito accertamento fattuale.
Nella fattispecie concreta l’opponente era rimasta coinvolta in un incidente stradale ma senza alcuna responsabilità nella causazione del sinistro: gli stessi agenti accertatori, intervenuti immediatamente sui luoghi, non avevano contestato alcuna infrazione del codice stradale, precisando nella verbalizzazione che si trattava di un “sinistro di particolare complessità, la cui esatta dinamica non sia immediatamente definibile”. Effettuavano tuttavia il ritiro precauzionale della patente di guida.
Con successivo decreto prefettizio veniva irrogata la sanzione amministrativa  della sospensione della patente di guida per la durata di anni 3.
Un tale provvedimento viola l’art 223 comma 2 D.Lvo 285/1992 che, nel disciplinare la sanzione amministrativa del ritiro della patente, ha introdotto due distinti procedimenti che riguardano, rispettivamente: 
a) le ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente (art 223 comma 1);
b) le ipotesi in cui ricorrano i presupposti di cui agli art. 589bis (omicidio stradale) e 590bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime), disciplinate dal successivo comma 2; 
E appunto il comma 2 dell’art 223 statuisce che “il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni”.
C’è dunque una chiara distinzione tra la sospensione cautelare come “atto dovuto” (comma 1) e la sospensione cautelare connessa a fattispecie con danni alle persone (comma 2), che, per la maggiore gravità della sanzione massima irrogabile (cinque anni anziché due) e per la minore evidenza della prova acquisibile dagli accertatori, è condizionata ad un preventivo accertamento di elementi “fondati” ed “evidenti” riferibili alla responsabilità del conducente assoggettato alla sanzione (così Cass. Civ., sez. I, 09 05 2002 n° 6639).  
Nella fattispecie in esame non ricorrevano le condizioni per l’applicazione della sanzione amministrativa, proprio perchè  non era stata contestata dagli accertatori alcuna violazione del codice della strada.

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