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mercoledì 27 marzo 2013

INAMMISSIBILITA' DELL'ACCERTAMENTO TECNICO E DELLA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA



Nell’ordinanza  allegata si ribadiscono i requisiti per l’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo, previsto dall’art. 696 c.p.c. nonchè della consulenza preventiva, disciplinata dal successivo art. 696bis c.p.c.
Dalla lettura dell’art. 696 c.p.c. risulta evidente che l’accertamento tecnico preventivo possa essere ammesso solo ove sussista l’urgenza di assumere una prova prima che, nei tempi ordinari del giudizio di merito, tale assunzione diventi impossibile o, comunque, più difficile.
Ed infatti la giurisprudenza ha ben chiarito che la necessaria allegazione del periculum in mora è finalizzata a “scongiurare l’instaurazione di procedimenti ante causam privi del carattere dell’urgenza, volti all’ottenimento di consulenze tecniche d’ufficio esplorative, non precedute, come invece accade negli ordinari giudizi di cognizione, dalla positiva valutazione del giudice circa la necessità dell’indagine tecnica ai fini del decidere“ (Così Trib. Milano, Ordinanza del 23 01 2007; nello stesso senso anche Trib. Salerno, sez. I, Ordinanza del 16 06 2009).
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Per quanto invece concerne la consulenza tecnica preventiva, nel definire le caratteristiche dell’azione prevista ex art. 696bis cpc, la giurisprudenza di merito ne ha evidenziato la natura, definendola “anfibologica”. L’azione infatti è diretta principalmente alla deflazione del contenzioso, assolvendo ad una funzione conciliativa pre-giurisdizionale; al contempo permane la sua inerenza ad una successiva fase giurisdizionale, alla quale resterà acquisita ai sensi dell’art. 696bis comma 5.
In ragione di questa proiettabilità all’interno di un ordinario giudizio di cognizione, si è evidenziato che, se non occorre la sussistenza di un periculum in mora, è invece necessario accertare il requisito del fumus boni juris.
La giurisprudenza di merito ha così ritenuto che  “la possibilità che il risultato della consulenza tecnica preventiva, sebbene in prima battuta finalizzato ad una soluzione conciliativa della controversia, possa penetrare all’interno del processo, rende infatti necessaria una deliberazione del giudizio in termini non solo di ammissibilità, ma anche di rilevanza nel futuro giudizio di merito. In caso negativo si avrebbe la strumentalizzazione della iurisdictio all’esercizio di una funzione meramente consultiva. Il giudice deve valutare se il risultato di quella consulenza tecnica potrà essere utilizzato per la decisione futura o se quest’ultima si arresterà all’esame di una questione preliminare di rito o di merito(…) Assumere in via preventiva una prova che nel processo di merito sarà inutiliter data contrasta inoltre sia con un criterio di ragionevolezza che con il principio di economia processuale (Così Trib. Prato, Ordinanza del 09 05 2011).
 Vi è una generale concordanza a ritenere inapplicabile l’art. 696bis cpc “in tutti quei casi in cui le parti controvertono non solo sulla misura dell’obbligazione risarcitoria, ma anche sulla effettiva sussistenza della stessa. In sostanza, la norma suddetta sarebbe applicabile solo nei casi in cui è incontestata tra le parti la sussistenza di una obbligazione risarcitoria, ed è oggetto del contendere unicamente l’entità della medesima obbligazione” (Così Trib. Bologna, sezione Lavoro, Ordinanza del 15 02 2010; v. anche Trib. Bologna, sez. III, Ordinanza del 21 11 2008).

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