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mercoledì 27 marzo 2013

INAMMISSIBILITA' DELL'ACCERTAMENTO TECNICO E DELLA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA



Nell’ordinanza  allegata si ribadiscono i requisiti per l’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo, previsto dall’art. 696 c.p.c. nonchè della consulenza preventiva, disciplinata dal successivo art. 696bis c.p.c.
Dalla lettura dell’art. 696 c.p.c. risulta evidente che l’accertamento tecnico preventivo possa essere ammesso solo ove sussista l’urgenza di assumere una prova prima che, nei tempi ordinari del giudizio di merito, tale assunzione diventi impossibile o, comunque, più difficile.
Ed infatti la giurisprudenza ha ben chiarito che la necessaria allegazione del periculum in mora è finalizzata a “scongiurare l’instaurazione di procedimenti ante causam privi del carattere dell’urgenza, volti all’ottenimento di consulenze tecniche d’ufficio esplorative, non precedute, come invece accade negli ordinari giudizi di cognizione, dalla positiva valutazione del giudice circa la necessità dell’indagine tecnica ai fini del decidere“ (Così Trib. Milano, Ordinanza del 23 01 2007; nello stesso senso anche Trib. Salerno, sez. I, Ordinanza del 16 06 2009).
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Per quanto invece concerne la consulenza tecnica preventiva, nel definire le caratteristiche dell’azione prevista ex art. 696bis cpc, la giurisprudenza di merito ne ha evidenziato la natura, definendola “anfibologica”. L’azione infatti è diretta principalmente alla deflazione del contenzioso, assolvendo ad una funzione conciliativa pre-giurisdizionale; al contempo permane la sua inerenza ad una successiva fase giurisdizionale, alla quale resterà acquisita ai sensi dell’art. 696bis comma 5.
In ragione di questa proiettabilità all’interno di un ordinario giudizio di cognizione, si è evidenziato che, se non occorre la sussistenza di un periculum in mora, è invece necessario accertare il requisito del fumus boni juris.
La giurisprudenza di merito ha così ritenuto che  “la possibilità che il risultato della consulenza tecnica preventiva, sebbene in prima battuta finalizzato ad una soluzione conciliativa della controversia, possa penetrare all’interno del processo, rende infatti necessaria una deliberazione del giudizio in termini non solo di ammissibilità, ma anche di rilevanza nel futuro giudizio di merito. In caso negativo si avrebbe la strumentalizzazione della iurisdictio all’esercizio di una funzione meramente consultiva. Il giudice deve valutare se il risultato di quella consulenza tecnica potrà essere utilizzato per la decisione futura o se quest’ultima si arresterà all’esame di una questione preliminare di rito o di merito(…) Assumere in via preventiva una prova che nel processo di merito sarà inutiliter data contrasta inoltre sia con un criterio di ragionevolezza che con il principio di economia processuale (Così Trib. Prato, Ordinanza del 09 05 2011).
 Vi è una generale concordanza a ritenere inapplicabile l’art. 696bis cpc “in tutti quei casi in cui le parti controvertono non solo sulla misura dell’obbligazione risarcitoria, ma anche sulla effettiva sussistenza della stessa. In sostanza, la norma suddetta sarebbe applicabile solo nei casi in cui è incontestata tra le parti la sussistenza di una obbligazione risarcitoria, ed è oggetto del contendere unicamente l’entità della medesima obbligazione” (Così Trib. Bologna, sezione Lavoro, Ordinanza del 15 02 2010; v. anche Trib. Bologna, sez. III, Ordinanza del 21 11 2008).

giovedì 21 marzo 2013

IMPAR UBIQUO (2)


La mattina del 19 marzo, telefonando per augurare un buon onomastico a mio cugino Giuseppe, l'ho trovato abbastanza innervosito. Mi rispondeva dal Tribunale; anche lui avvocato, aveva appena saputo che l'udienza di quella mattina, alla quale si era diligentemente preparato - sacrificando la festività-  non si sarebbe svolta per improvvisi sopraggiunti impegni del Magistrato.
Il giorno successivo, sfogliando il giornale, apprendevo che quel Magistrato aveva trascorso la mattinata del 19 in una scuola elementare, partecipando ad un convegno sulla legalità.
Educare alla legalità è senz'altro un meritevole obiettivo, che forse sarebbe meglio raggiungere attraverso i buoni esempi, quelli che forniscono le persone quotidianamente impegnate a rispettare i propri doveri.
In ogni caso, anche quando saremo tutti più educati alla legalità, per rendere concreto questo concetto astratto sarà sempre necessario far funzionare i Tribunali, dunque fissare udienze e, sopratutto, consentire che si svolgano.
Se poi la legalità dovesse rivelarsi un concetto troppo ostico, potremmo provare ad educare a qualcosa di più accessibile, per esempio alla buona creanza, quella che obbliga ad avvisare quando non si può rispettare un impegno.

Avrete capito che l'episodio descritto e' integralmente frutto della mia fantasia: nessun Magistrato sarebbe così screanzato da disertare le udienze per esibirsi in un convegno e, soprattutto, senza dare adeguato preavviso agli avvocati che lo attendono.
Se poi da qualche parte si fosse effettivamente verificato qualcosa di simile, vabbè', sarà stata una imprevedibile casualità.

lunedì 18 marzo 2013

IMPAR UBIQUO



Lo scorso 6 marzo mi sarei dovuto trovare, contemporaneamente, in due udienze: una alla Corte dei Conti di Napoli, l'altra al Tribunale Penale di Vallo della Lucania.
Mi sono dunque premurato di far pervenire al Magistrato di Vallo una richiesta di rinvio, sdegnosamente respinta perché, una volta appreso l'impedimento, avrei dovuto incaricare un collega di sostituirmi.
Il rifiuto del Magistrato, per quanto scortese, e' giuridicamente ineccepibile, visto che la Cassazione Penale ammette come legittimo l'impedimento solo a precise e restrittive condizioni.
L'avvocato che apprenda di essere impegnato in due diversi Fori dovrebbe infatti dare immediata comunicazione di questa concomitanza e dimostrare l'impossibilità di nominare un suo sostituto.
Se rispondono ad una volontà di non protrarre i tempi processuali, allora queste condizioni voglio accettarle, purché siano applicate anche ai Magistrati.
Quante mattinate perse da avvocati e testimoni per arrivare dinanzi ad un aula e sentirsi dire:  "Il Magistrato ha avuto un impedimento..."
E non può nominarsi un sostituto?
E che tempestività di comunicazione: qualcuno ha trascorso la notte in treno e adesso viene sbrigativamente avvertito di ritornare, tra qualche mese e salvo impedimenti ...della Giustizia!

lunedì 11 marzo 2013

Per Quali Motivi? (1)


Per quali motivi la sentenza penale deve essere pronunciata "subito dopo la chiusura del dibattimento" (art. 525 CPP) mentre quella civile può essere depositata "entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica" (art. 275 CPC)?
Insomma, in un processo per omicidio, appena finita l'udienza, il giudice dovra' chiudersi in ufficio e non potrà tornarsene a casa prima di aver letto al pubblico la sua decisione.
Se invece la signora del piano di sopra ha lasciato il rubinetto aperto e vi ha allagato la casa, per una sentenza di risarcimento dovrete aspettare, dopo la conclusione della causa, che gli avvocati si scrivano tra loro quello che nel frattempo e' accaduto, poi, entro altri 60 giorni, il giudice dovrebbe  decidere (ma se non rispetta questo termine potrete solo attendere ancora).
Avete la sensazione che si conceda meno tempo alle questioni  più rilevanti e si sprechino gli anni per le futilità?
Anch'io.

PALAZZI MARZIANI


Salgo ad Agropoli sul treno delle 7,37; mentre leggo il giornale una donna piange al cellulare, parla una lingua straniera, dell'est- Europa. 
Sceso a Napoli Centrale mi avvio alla Metropolitana, una prima barriera la trovo sulle scale: la Circumvesiana ferma costringe tutti da questa parte. Un secondo argine, più impegnativo, per salire sul vagone. Un'aspirante passeggera dirige le operazioni: "Entrate nei corridoi!....Nei corridoi!...Se non saliamo tutti da qui non si parte!"
Dentro, stretto tra studenti che si sistemano la cresta ed extracomunitari  assorti, e' semplice rimanere in equilibrio, tranne alle fermate: a Montesanto sale addirittura una gita scolastica, chissà se avevano programmato una gita alla Città' della Scienza, ieri dissipata nel fuoco.
Procedendo verso Mergellina la calca si dirada, alla stazione percepisco addirittura un vago fremito di spazialità riconquistata.
Sbandiera un tricolore stinto, passandoci sotto accedo alla Corte dei Conti: la dilatazione degli spazi adesso e' violenta, sono proiettato oltre i limiti temporali.
Nel cortile una quiete assoluta, irreale, dalle ringhiere sorrisi e conversazioni serene.
C'è ancora un'argine, prima dell'ascensore, ma qui è tutto satinato, composto, cadenzato. Offro il mio tesserino di avvocato per un pass d'ingresso, corredato di molletta lucida ed efficiente, per non sciuparla la ripongo cautamente nella borsa. 
Al secondo piano tante porte, poche voci; due uscieri si aggirano morbidi, l'andatura inganna: sono spietati inquisitori che ogni tre minuti mi ripetono: "Lei chi è'?...Cosa deve fare?...Esibisca l'avviso...si accomodi ed attenda".
Mi accomodo su pregiato pellame, tra due olii del barocco napoletano, alti tre metri, larghi due, con pescatori scalzi che dispensano la loro merce a contadine in estasi.
L'aula è climatizzata, microfonata, ampia e vuota.
Ispeziono allora i bagni e trovo sapone liquido ed acqua calda.
Ripercorro il corridoio, ancora nessuna voce ma molti monitor accesi, da uno di questi vengo informato sul dramma di Cavani, che da cinque giornate non riesce a segnare.
Torno a sedermi ed attendo che sia dispensata la Giustizia.

giovedì 7 marzo 2013

GIUSTIZIA CON QUALCHE GRILLO PER LA TESTA


Uscire da una fanghiglia che sommerge speranze ed energie: questo il desiderio di molti elettori italiani, espresso con il voto dello scorso febbraio.
La disperazione riformatrice sfida i Palazzi, ancora indenne quello della Giustizia, quando si smuoverà la moltitudine assidua di queste mura?
La giurisdizione ha smarrito il senso della propria funzione: rendere concreti quei principi astratti che consentono la convivenza civile.
Il tempo che avvocati, giudici e personale amministrativo trascorrono nei Tribunali e', per la maggior parte, sprecato in attività inutili, refrattarie alla logica comune.
Tracima un vuoto di senso sul quale galleggia la polvere di formule rimasticate.
Mentre scrivo la televisione diffonde le immagini dell'incendio alla Città della Scienza di Napoli, ma ogni giorno partecipo ad un disastro impercettibile nel suo fragore: l'annientamento della Giustizia.
Quando si constaterà' la compiuta distruzione ci sarà' l'occasione di ricostruire.
Forse avremo magistrati che studiano l'inglese per scrivere un diritto europeo.
Non trascorreremo ore al volante per trasportare carte: bastera' il computer.
Alle udienze si discuterà di fatti noti anche a chi ascolta ed ogni settimana potremo consegnare una sentenza ai nostri assistiti, che non ne derideranno l'efficacia.
Sarà una sorprendente normalità.